| (Poteri dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice, nell'emanare il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli
atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il
potere di compiere nell'interesse del beneficiario.
2. Salvo che il giudice disponga diversamente, gli atti di
straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli
indicati nel comma 1 non possono essere compiuti
dall'amministratore di sostegno senza la specifica
autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza, tali atti
possono essere annullati su istanza del pubblico ministero,
del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.
3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.
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