| (Assistenza necessaria).
1. Il giudice può disporre che determinati atti possono
essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti
senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su
istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi
causa.
2. Nei casi di cui al comma 1 il pubblico ministero deve
intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di
sostegno a pena di nullità rilevabile d'ufficio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente
trascritti nel registro delle curatele.
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4. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di
cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.
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