| (Doveri dell'amministratore di sostegno).
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve perseguire gli interessi del beneficiario,
tenendo conto, ove possibile ed opportuno e considerate anche
le condizioni del beneficiario medesimo, delle sue aspirazioni
e deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon
padre di famiglia.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378,
379, 380 e 381 del codice civile.
3. Su richiesta del giudice o del beneficiario,
l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare
tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel
corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la
disposizione di cui al comma 5.
4. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e
quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o
stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per
il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di
sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire gli
interessi o di soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 2,
comma 1, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano
adottati opportuni provvedimenti.
5. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di
cui al comma 4 indica quali sono gli atti da compiere; nei
casi più gravi, si applica nei confronti dell'amministratore
di sostegno l'articolo 384 del codice civile.
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