| (Revoca del provvedimento).
1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i
soggetti di cui all'articolo 2 ritengono che si siano
determinati i
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presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono
istanza motivata al giudice tutelare.
2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
3. Il giudice provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni.
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