| (Retribuzione, compensazione ed oneri contributivi
relativi al lavoro straordinario).
1. La prestazione di lavoro straordinario comporta una
maggiorazione retributiva
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comunque non inferiore al 40 per cento rispetto alla
retribuzione di fatto del lavoro ordinario, e non inferiore al
50 per cento nel caso di lavoro festivo o notturno, salvo
migliori condizioni previste dai contratti collettivi.
2. La retribuzione del lavoro straordinario costituisce
base imponibile per i contributi sociali obbligatori dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché
per un ulteriore contributo, dovuto a favore del fondo per la
disoccupazione, con aliquota del 18 per cento, di cui il 5 per
cento a carico del lavoratore o della lavoratrice.
3. Se le ore di lavoro straordinario svolte eccedono il
numero di quattro come media settimanale aziendale per
dipendente, l'aliquota di cui al comma 2 è dovuta nella misura
del 30 per cento, di cui il 5 per cento a carico del
lavoratore o della lavoratrice.
4. Il lavoratore e la lavoratrice che svolgono il lavoro
straordinario possono optare per un numero di ore di permesso
retribuito, pari alle ore di lavoro straordinario svolte, da
usufruire anche parzialmente d'intesa con il datore di lavoro.
In tale caso il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a
darne comunicazione al datore di lavoro prima dello
svolgimento del lavoro strordinario, la cui retribuzione sarà
quindi limitata alla maggiorazione di cui al comma 1.
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