| (Princìpi generali).
1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dai seguenti:
"I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere,
ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie
organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari, una quota mensile della retribuzione e delle
prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti
previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi
a cura del datore di lavoro.
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La facoltà di cui sopra è esercitata con modalità stabilite
dai contratti collettivi di lavoro che garantiscono, per
quanto possibile, la segretezza del versamento.
La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha
efficacia dal bimestre successivo all'effettiva manifestazione
di tale volontà.
I contratti collettivi stabiliscono le modalità con le
quali i lavoratori confermano periodicamente la cessione in
favore delle rispettive associazioni sindacali".
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