| (Norme transitorie)
1. Nella prima fase di applicazione della presente legge,
trascorsi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della
stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
apposito decreto, da emanarsi nei successivi 90 giorni,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro ovvero il CNEL, determina le
modalità di attuazione dei princìpi enunciati nei commi terzo,
quarto e quinto dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, introdotti dall'articolo 1 della presente legge,
tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale
prevalente in materia.
2. Il decreto ministeriale si applica esclusivamente nei
casi in cui manchi il contratto collettivo, oppure, ove
esista, non precisi le modalità attuative delle regole
attinenti alla segretezza, alla immediata revocabilità della
cessione, alla periodicità di verifica della stessa.
3. Gli effetti del decreto cessano quando vengano meno,
anche per singoli settori o categorie, le condizioni richieste
per la sua emanazione.
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