| (Contributi sindacali derivanti da pensione).
1. Il primo comma dell'articolo 23 octies del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla
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legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dal seguente:
"I titolari di pensione diretta, indiretta o di
reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS
per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o
gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed
esonerative hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo
1260 del codice civile, alle proprie associazioni sindacali
per il pagamento dei contributi associativi nella misura
stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile
delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante
trattenute e versamenti da effettuarsi a cura dell'INPS. La
cessione è revocabile ed ha efficacia entro il bimestre
successivo all'effettiva manifestazione di tale volontà. I
soggetti di cui sopra confermano annualmente la cessione in
favore delle rispettive associazioni".
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