| (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati l'articolo 26, terzo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, l'articolo 594 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed ogni altra
disposizione incompatibile con la disciplina di cui alla
presente legge.
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