| Onorevoli Colleghi! -- Grandi attese e speranze avevano
accompagnato tre anni fa la pubblicazione del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con il quale anche
l'Italia recepiva la direttiva 84/253/CEE, del Consiglio, del
10 aprile 1984, sul controllo legale dei conti. Un decreto,
approvato peraltro con anni di ritardo sui tempi previsti
dalla Comunità europea, che interveniva a modificare
sostanzialmente la disciplina della revisione contabile e la
stessa normativa sui collegi sindacali.
Ad oltre tre anni dalla entrata in vigore del
provvedimento, si deve prendere atto che le procedure per la
sua applicazione si sono dimostrate più complesse e lunghe del
previsto: per primo è slittato il termine previsto dal decreto
legislativo per l'emanazione del regolamento di attuazione,
inizialmente fissato al 27 agosto 1992. Il regolamento è stato
pubblicato solo nel
novembre dello stesso anno, e ciò ha comportato una
posticipazione anche del termine fissato dalla norma
transitoria per la presentazione delle domande di ammissione
al registro, slittato - di proroga in proroga - al 31 gennaio
1993.
Ma l'aspetto più grave, al quale la presente proposta di
legge intende porre rimedio, è quello relativo al ritardo con
il quale il registro è stato pubblicato da parte del Ministero
di grazia e giustizia. Il protrarsi delle fasi precedenti,
infatti, unitamente al massiccio afflusso delle domande
pervenute alla procura della Repubblica (oltre 100 mila) hanno
prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte
della commissione ministeriale, che ha concluso i suoi lavori
solo agli inizi del 1995, mentre il registro è stato
pubblicato solo in data 21 aprile 1995. Quindi oltre tre anni
dopo l'emanazione del decreto
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legislativo n. 88 del 1992 ed oltre due anni dalla data
fissata dal decreto stesso per la conclusione della fase
transitoria (28 febbraio 1993).
In questo periodo, che si è prolungato, come detto, per
oltre il triplo del tempo previsto, la nuova disciplina
contenuta nel decreto legislativo n. 88 del 1992 è rimasta
"sospesa" e sono rimaste in vigore tutte le norme
preesistenti.
In applicazione di tali norme moltissimi soggetti - che
dalla data del 28 febbraio 1992 non erano ancora in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto
legislativo n. 88 del 1992 e che pertanto non hanno potuto
presentare la domanda per l'ammissione al registro dei
revisori - hanno conseguito tali requisiti, abilitandosi
all'esercizio della professione di ragioniere o dottore
commercialista ed iscrivendosi nei relativi albi
professionali.
Tali soggetti hanno inoltre, nella maggioranza dei casi,
assunto nel frattempo incarichi presso collegi sindacali, in
modo assolutamente legittimo ai sensi della vigente normativa.
Tali incarichi, per assurdo, sarebbero ora "a termine" per
effetto della entrata in vigore della nuova disciplina e si
esaurirebbero alla naturale scadenza, senza poter essere
rinnovati. Per tale motivo professionisti qualificati e
competenti si troverebbero da un giorno all'altro ad essere
delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente
parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della
categoria cui appartengono.
Il motivo di questa "anomalia" è ben evidente. Tra tutte le
date previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992, infatti,
solo una non è slittata nel tempo, e non ha subito proroghe:
quella del 28 febbraio
1992 quale termine "di sbarramento" per la prima ammissione
al registro.
La presente proposta di legge intende porre rimedio alla
situazione di grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare
i professionisti (il cui numero si stima non inferiore a
10.000) iscritti negli albi dei ragionieri e periti
commerciali e dei dottori commercialisti dopo tale data,
"riaprendo" i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al registro dei revisori contabili.
Una riapertura dei termini che non deve essere interpretata
come una "sanatoria" indiscriminata, ma che si rivolge
esclusivamente a quei giovani professionisti che non possono
subire una discriminazione grave in termini di opportunità
professionali ed assolutamente ingiusta.
Pertanto la presente proposta di legge prevede che i
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di
cui di fatto ripete la formulazione) possono presentare
domanda di ammissione al registro dei revisori contabili entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della legge purché in
possesso dei requisiti indicati dal citato articolo 11 alla
data della pubblicazione del registro.
Si tratta di un atto di giustizia ma anche di un doveroso
adempimento da parte dello Stato, reso necessario ed urgente
proprio dall'innaturale protrarsi della fase transitoria
precedente alla pubblicazione del registro, dovuta ad
impedimenti e difficoltà burocratiche certamente
comprensibili, ma i cui effetti non possono essere fatti
ricadere sui cittadini che, nel frattempo, hanno maturato
precisi diritti ed acquisito legittime aspettative.
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