| 1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito con l'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, purché presentino domanda entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate
nell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 88 del
1992:
a) coloro che alla data del 21 aprile 1995, di
prima pubblicazione del registro di cui all'articolo 11, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 88 del 1992 sono
iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al
terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio
1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il
diritto ad essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti
o all'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima
data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in
corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale
dei conti per almeno un anno.
2. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai
sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 88
del 1992 sono iscritti nell'elenco allegato al registro e,
successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori
contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti
al comma 1, risultino, per effetto della permanenza nella
carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo
indicato dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio
1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1937, n. 517, o dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
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