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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29849
DDL2454-0002
Progetto di legge Camera n. 2454 - testo presentato - (DDL12-2454)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2454. TESTIPDL
...C2454.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2454 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Grandi attese e speranze
  avevano accompagnato tre anni fa la pubblicazione del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con il quale anche
  l'Italia recepiva la direttiva n. 84/253/CEE, relativa
  all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
  legge dei documenti contabili.  Un decreto, approvato peraltro
  con anni di ritardo sui tempi previsti dalla Comunità, che
  interveniva a modificare sostanzialmente la disciplina della
  revisione contabile e la stessa normativa sui collegi
  sindacali.
    Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del
  provvedimento, si deve prendere atto che le procedure per la
  sua applicazione si sono dimostrate più complesse e lunghe del
  previsto: per primo è slittato il termine previsto dal decreto
  per l'emanazione del regolamento di attuazione, inizialmente
  fissato al 27 agosto
  1992.  Il regolamento è stato pubblicato solo nel novembre
  dello stesso anno, e ciò ha comportato una posticipazione
  anche del termine fissato dalla norma transitoria per la
  presentazione delle domande di ammissione al registro,
  slittato, di proroga in proroga, al 31 gennaio 1993.
    Ma l'aspetto più grave, al quale la presente proposta di
  legge intende porre rimedio, è quello relativo al ritardo con
  il quale il registro è stato pubblicato da parte del Ministero
  di grazia e giustizia.  Il protrarsi delle fasi precedenti,
  infatti, unitamente al massiccio afflusso delle domande
  pervenute alla procura della Repubblica (oltre 100 mila) hanno
  prolungato la fase dell'istruttoria e dello spoglio da parte
  della Commissione ministeriale, che ha concluso i suoi lavori
  solo agli inizi del 1995, mentre il registro è stato
  pubblicato solo in data 21 aprile 1995.  Quindi oltre
 
                               Pag. 2
 
  tre anni dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 88 del
  1992, ed oltre due anni dalla data fissata dal decreto stesso
  per la conclusione della fase transitoria (28 febbraio
  1993).
    In questo periodo, che si è prolungato come detto per oltre
  il triplo del tempo previsto, la nuova disciplina contenuta
  nel citato decreto legislativo è rimasta "sospesa" e sono
  rimaste in vigore tutte le norme preesistenti.
    In applicazione di tali norme moltissimi soggetti, che
  dalla data del 28 febbraio 1992 non erano ancora in possesso
  dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto
  legislativo n. 88 del 1992 e che pertanto non hanno potuto
  presentare la domanda per l'ammissione al registro dei
  revisori, hanno conseguito tali requisiti, abilitandosi
  all'esercizio della professione di ragioniere o dottore
  commercialista ed iscrivendosi nei relativi albi
  professionali.
    Tali soggetti hanno inoltre, nella maggioranza dei casi,
  assunto nel frattempo incarichi presso collegi sindacali, in
  modo assolutamente legittimo ai sensi della vigente normativa.
  Tali incarichi, per assurdo, sarebbero ora "a termine" per
  effetto della entrata in vigore della nuova disciplina e si
  esaurirebbero alla naturale scadenza, senza poter essere
  rinnovati.  Per tale motivo professionisti qualificati e
  competenti si troverebbero da un giorno all'altro ad essere
  delegittimati ad esercitare una funzione da sempre facente
  parte dell'oggetto professionale (fissato per legge) della
  categoria cui appartengono.
    Il motivo di questa "anomalia" è ben evidente.  Tra tutte le
  date previste dal decreto legislativo n. 88 del 1992, infatti,
  solo una non è slittata nel tempo, e non ha
  subito proroghe: quella del 28 febbraio 1992 quale termine
  "di sbarramento" per la prima ammissione al registro.
    La presente proposta di legge intende porre rimedio alla
  situazione di grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare
  i professionisti (il cui numero si stima non inferiore a
  10.000) iscritti negli albi dei ragionieri e dottori
  commercialisti dopo tale data, "riaprendo" i termini per la
  presentazione delle domande di ammissione al registro dei
  revisori contabili.
    Una riapertura dei termini che non deve essere interpretata
  come una "sanatoria" indiscriminata, ma che si rivolge
  esclusivamente a quei giovani professionisti che non possono
  subire una discriminazione grave in termini di opportunità
  professionali ed assolutamente ingiusta.
    Pertanto la presente proposta di legge prevede che i
  soggetti di cui alla lettera  a)  e  b)  dell'articolo
  11 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (di cui di fatto
  ripete la formulazione) possono presentare domanda di
  ammissione al registro dei revisori contabili entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge purché in
  possesso dei requisiti indicati dal citato articolo 11 alla
  data della pubblicazione del registro, cioè il 21 aprile
  1995.
    Si tratta di un atto di giustizia ma anche di un doveroso
  adempimento da parte dello Stato, reso necessario ed urgente
  proprio dall'innaturale protrarsi della fase transitoria
  precedente alla pubblicazione del registro, dovuta ad
  impedimenti e difficoltà burocratiche certamente
  comprensibili, ma i cui effetti non possono essere fatti
  ricadere sui cittadini che, nel frattempo, hanno maturato
  precisi diritti ed acquisito legittime aspettative.
 
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