| (Fiscalizzazione degli oneri contributivi e ruolo delle
agenzie regionali per l'impiego).
1. Tutte le imprese iscritte alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel territorio regionale
hanno l'obbligo di fornire annualmente in sede di
presentazione dei bilanci all'agenzia regionale per l'impiego
di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
oppure, in mancanza, agli organismi di cui al comma 4 del
presente articolo, un prospetto contenente tutti i
trasferimenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo ed un
bilancio occupazionale che evidenzi l'incremento
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previsto dell'occupazione determinato dall'utilizzo
di tali trasferimenti, nonché le previsioni di sviluppo per
l'anno successivo.
2. Le agenzie regionali per l'impiego possono contrattare
con le imprese un imponibile di mano d'opera a fronte dei
trasferimenti di cui al comma 1 ottenuti. Le agenzie regionali
per l'impiego hanno la facoltà di modulare la fiscalizzazione
degli oneri sociali sulla base delle previsioni occupazionali
contenute nel bilancio occupazionale delle singole imprese,
sulla base della coerenza degli impegni assunti, accrescendo
la quota di fiscalizzazione a fronte di ulteriori impegni di
assorbimento occupazionale e riducendola in caso contrario.
3. Le agenzie regionali per l'impiego, per facilitare la
riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 1 ovvero
ulteriori riduzioni contrattate dell'orario di lavoro,
potranno altresì modulare la fiscalizzazione degli oneri
sociali in maniera tale:
a) da non aumentare la quota di contributi a carico
delle imprese nel caso di ampliamento del numero di addetti a
fronte di riduzione di orario a parità di salario per i
dipendenti;
b) da ridurre in maniera decrescente per un
triennio gli oneri sociali a carico delle imprese per
ammortizzare parzialmente i costi di tale riduzione di
orario.
4. Nelle regioni nelle quali non sia stata costituita
l'agenzia regionale per l'impiego e fino alla sua
costituzione, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
svolti dalla corrispondente commissione regionale per
l'impiego. Nelle regioni a statuto speciale tali compiti sono
svolti dal corrispondente organo.
5. Il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, nel rispetto dei princìpi desumibili dalla
presente legge, per predisporre opportune misure che
consentano alle agenzie regionali per l'impiego di utilizzare
le somme già previste
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per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi
contributivi ai fini previsti dai commi 1, 2 e 3. I
finanziamenti previsti per la fiscalizzazione degli oneri
sociali e gli sgravi contributivi devono confluire in un fondo
per la riduzione dell'orario di lavoro e l'occupazione
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. L'ammontare annuo di tali finanziamenti è
automaticamente ripartito tra le agenzie regionali per
l'impiego, ovvero tra le strutture sostitutive di queste, ai
sensi del comma 4, sulla base del numero complessivo dei
disoccupati, dei lavoratori posti in cassa integrazione
straordinaria e degli iscritti alle liste di mobilità presenti
nel territorio di ciascuna regione.
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