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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2985
DDL0180-0008
Progetto di legge Camera n. 180 - testo presentato - (DDL12-180)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C180. TESTIPDL
...C180.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC180 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Fiscalizzazione degli oneri contributivi e ruolo delle
              agenzie regionali per l'impiego).
      1.  Tutte le imprese iscritte alle camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura nel territorio regionale
  hanno l'obbligo di fornire annualmente in sede di
  presentazione dei bilanci all'agenzia regionale per l'impiego
  di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
  oppure, in mancanza, agli organismi di cui al comma 4 del
  presente articolo, un prospetto contenente tutti i
  trasferimenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo ed un
  bilancio occupazionale che evidenzi l'incremento
 
                               Pag. 8
 
  previsto dell'occupazione determinato dall'utilizzo
  di tali trasferimenti, nonché le previsioni di sviluppo per
  l'anno successivo.
    2.  Le agenzie regionali per l'impiego possono contrattare
  con le imprese un imponibile di mano d'opera a fronte dei
  trasferimenti di cui al comma 1 ottenuti.  Le agenzie regionali
  per l'impiego hanno la facoltà di modulare la fiscalizzazione
  degli oneri sociali sulla base delle previsioni occupazionali
  contenute nel bilancio occupazionale delle singole imprese,
  sulla base della coerenza degli impegni assunti, accrescendo
  la quota di fiscalizzazione a fronte di ulteriori impegni di
  assorbimento occupazionale e riducendola in caso contrario.
    3.  Le agenzie regionali per l'impiego, per facilitare la
  riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 1 ovvero
  ulteriori riduzioni contrattate dell'orario di lavoro,
  potranno altresì modulare la fiscalizzazione degli oneri
  sociali in maniera tale:
        a)  da non aumentare la quota di contributi a carico
  delle imprese nel caso di ampliamento del numero di addetti a
  fronte di riduzione di orario a parità di salario per i
  dipendenti;
        b)  da ridurre in maniera decrescente per un
  triennio gli oneri sociali a carico delle imprese per
  ammortizzare parzialmente i costi di tale riduzione di
  orario.
    4.  Nelle regioni nelle quali non sia stata costituita
  l'agenzia regionale per l'impiego e fino alla sua
  costituzione, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
  svolti dalla corrispondente commissione regionale per
  l'impiego.  Nelle regioni a statuto speciale tali compiti sono
  svolti dal corrispondente organo.
    5.  Il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle
  Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo, nel rispetto dei princìpi desumibili dalla
  presente legge, per predisporre opportune misure che
  consentano alle agenzie regionali per l'impiego di utilizzare
  le somme già previste
 
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  per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi
  contributivi ai fini previsti dai commi 1, 2 e 3.  I
  finanziamenti previsti per la fiscalizzazione degli oneri
  sociali e gli sgravi contributivi devono confluire in un fondo
  per la riduzione dell'orario di lavoro e l'occupazione
  istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale.  L'ammontare annuo di tali finanziamenti è
  automaticamente ripartito tra le agenzie regionali per
  l'impiego, ovvero tra le strutture sostitutive di queste, ai
  sensi del comma 4, sulla base del numero complessivo dei
  disoccupati, dei lavoratori posti in cassa integrazione
  straordinaria e degli iscritti alle liste di mobilità presenti
  nel territorio di ciascuna regione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-180 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0180 TOTPAG=0011 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=025 PAGFIN=0009 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=018000 00 FASCIDC=12DDL0180 SORTNAV=0018000 000 00000 ZZDDLC180 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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