| 1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili,
istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88,
purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in
Italia e non si trovino nelle situazioni indicate
nell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 88 del
1992:
a) coloro che alla data del 21 aprile 1995, data di
prima pubblicazione del registro di cui all'articolo 11, comma
1, del decreto legislativo n. 88 del 1992, sono iscritti o
sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma
dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.
1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il
diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
alla medesima data di cui alla lettera a) o,
successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a
tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei
conti per almeno un anno.
2. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai
sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, sono iscritti nell'elenco allegato al registro e,
successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori
contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti
nel precedente comma, risultino, per effetto della permanenza
nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il
periodo indicato dall'articolo 12 del regio decretolegge 24
luglio 1936 n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo.
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