| Onorevoli Deputati! -- L'accluso decreto-legge, che
viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in
legge, reitera il precedente decreto-legge 1^ marzo
1995, n. 60, decaduto per mancata conversione nel termine
costituzionale.
Con il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito,
con modificazioni, dalla
Pag. 2
legge 23 settembre 1992, n. 386, il Governo ha affrontato
uno dei nodi principali nella lotta alla delinquenza mafiosa:
quello di assicurare una maggiore presenza e "visibilità"
dello Stato nella Regione siciliana ricorrendo all'impiego di
personale delle Forze armate, messo a disposizione dei
prefetti dell'isola.
La possibilità di intensificare attraverso tali misure le
attività di vigilanza e controllo del territorio, creando
contemporaneamente tutte le premesse per un migliore e più
razionale impiego del personale dei diversi corpi di polizia
nello svolgimento di indagini, rappresentava l'obiettivo
qualificante del provvedimento, che non ha mancato di dare
esiti soddisfacenti sia sul piano dei risultati investigativi
(soprattutto nella ricerca e cattura di pericolosi latitanti),
sia sotto il profilo di un auspicato rafforzamento del
rapporto di fiducia delle popolazioni isolane nei confronti
delle istituzioni dello Stato.
I risultati positivi dell'esperienza siciliana hanno poi
indotto il Governo ad estendere ad altre regioni meridionali
"a rischio" l'utilizzazione di personale militare. Con
successivi provvedimenti d'urgenza e, da ultimo, con il
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge
27 ottobre 1994, n. 599, sono state dettate norme per
l'impiego, fino al 31 dicembre 1994, di contingenti delle
Forze armate anche nella regione Calabria e nei territori
della provincia e del comune di Napoli.
I successi conseguiti sul terreno della lotta alla
criminalità organizzata, registrati in questi ultimi anni
anche in virtù delle misure adottate con i provvedimenti sopra
richiamati, non devono tuttavia far deflettere dalla linea di
fermezza e di impegno serio e rigoroso contro la mafia e le
altre holding del crimine.
Il pericolo, anche solo latente, di una recrudescenza del
fenomeno e la necessità di concreti atti di governo che diano
il segno tangibile di una continuità d'azione,
fanno ritenere indispensabile un intervento normativo volto a
rinnovare la presenza delle Forze armate nelle aree del Paese
già interessate dai precedenti provvedimenti. Su tale
presenza, peraltro, vi sono segnali di grande apprezzamento
anche da parte delle comunità locali.
Con il decreto-legge in esame si dispone, pertanto, che
l'utilizzazione di militari in Sicilia, in Calabria e nella
provincia di Napoli prosegua fino al 30 giugno 1995, con i
criteri e le modalità di impiego già fissati in precedenza.
L'articolo 3 contiene disposizioni concernenti esigenze
funzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che
concorrono al rafforzamento della lotta alla criminalità
organizzata attraverso un più razionale assetto di strutture
di vertice.
Con l'articolo in questione si integra l'articolo 1 della
legge 15 gennaio 1991, n. 16, istitutiva della Direzione
centrale dei servizi antidroga, prevedendo che ad essa possa
essere preposto un dirigente generale della Polizia di Stato,
un generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri o un
generale di divisione della Guardia di finanza, con specifica
esperienza nel settore.
Viene così riprodotto il meccanismo della rotazione (già
esistente nel soppresso servizio centrale antidroga) che
consente, in virtù dell'avvicendamento, un ricambio di
esperienze e di energie anche a livelli di direzione. Nello
stesso tempo, si ribadisce la dipendenza funzionale,
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, del
titolare dell'ufficio, alla stregua di qualsivoglia altro
responsabile di direzione centrale.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito capitolo
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno, mediante trasferimento di stanziamenti già
iscritti su altro capitolo, per fronteggiare interventi di
emergenza nei confronti di gruppi di immigrati privi di ogni
mezzo di sostentamento in attesa di respingimento o di
espulsione.
| |