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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29855
DDL2456-0002
Progetto di legge Camera n. 2456 - testo presentato - (DDL12-2456)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2456. TESTIPDL
...C2456.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2456 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- L'accluso decreto-legge, che
  viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in
  legge, reitera il precedente decreto-legge 1^ marzo
  1995, n. 60, decaduto per mancata conversione nel termine
  costituzionale.
    Con il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito,
  con modificazioni, dalla
 
                               Pag. 2
 
  legge 23 settembre 1992, n. 386, il Governo ha affrontato
  uno dei nodi principali nella lotta alla delinquenza mafiosa:
  quello di assicurare una maggiore presenza e "visibilità"
  dello Stato nella Regione siciliana ricorrendo all'impiego di
  personale delle Forze armate, messo a disposizione dei
  prefetti dell'isola.
    La possibilità di intensificare attraverso tali misure le
  attività di vigilanza e controllo del territorio, creando
  contemporaneamente tutte le premesse per un migliore e più
  razionale impiego del personale dei diversi corpi di polizia
  nello svolgimento di indagini, rappresentava l'obiettivo
  qualificante del provvedimento, che non ha mancato di dare
  esiti soddisfacenti sia sul piano dei risultati investigativi
  (soprattutto nella ricerca e cattura di pericolosi latitanti),
  sia sotto il profilo di un auspicato rafforzamento del
  rapporto di fiducia delle popolazioni isolane nei confronti
  delle istituzioni dello Stato.
    I risultati positivi dell'esperienza siciliana hanno poi
  indotto il Governo ad estendere ad altre regioni meridionali
  "a rischio" l'utilizzazione di personale militare.  Con
  successivi provvedimenti d'urgenza e, da ultimo, con il
  decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge
  27 ottobre 1994, n. 599, sono state dettate norme per
  l'impiego, fino al 31 dicembre 1994, di contingenti delle
  Forze armate anche nella regione Calabria e nei territori
  della provincia e del comune di Napoli.
    I successi conseguiti sul terreno della lotta alla
  criminalità organizzata, registrati in questi ultimi anni
  anche in virtù delle misure adottate con i provvedimenti sopra
  richiamati, non devono tuttavia far deflettere dalla linea di
  fermezza e di impegno serio e rigoroso contro la mafia e le
  altre  holding  del crimine.
    Il pericolo, anche solo latente, di una recrudescenza del
  fenomeno e la necessità di concreti atti di governo che diano
  il segno tangibile di una continuità d'azione,
  fanno ritenere indispensabile un intervento normativo volto a
  rinnovare la presenza delle Forze armate nelle aree del Paese
  già interessate dai precedenti provvedimenti.  Su tale
  presenza, peraltro, vi sono segnali di grande apprezzamento
  anche da parte delle comunità locali.
    Con il decreto-legge in esame si dispone, pertanto, che
  l'utilizzazione di militari in Sicilia, in Calabria e nella
  provincia di Napoli prosegua fino al 30 giugno 1995, con i
  criteri e le modalità di impiego già fissati in precedenza.
    L'articolo 3 contiene disposizioni concernenti esigenze
  funzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che
  concorrono al rafforzamento della lotta alla criminalità
  organizzata attraverso un più razionale assetto di strutture
  di vertice.
    Con l'articolo in questione si integra l'articolo 1 della
  legge 15 gennaio 1991, n. 16, istitutiva della Direzione
  centrale dei servizi antidroga, prevedendo che ad essa possa
  essere preposto un dirigente generale della Polizia di Stato,
  un generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri o un
  generale di divisione della Guardia di finanza, con specifica
  esperienza nel settore.
    Viene così riprodotto il meccanismo della rotazione (già
  esistente nel soppresso servizio centrale antidroga) che
  consente, in virtù dell'avvicendamento, un ricambio di
  esperienze e di energie anche a livelli di direzione.  Nello
  stesso tempo, si ribadisce la dipendenza funzionale,
  nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, del
  titolare dell'ufficio, alla stregua di qualsivoglia altro
  responsabile di direzione centrale.
    L'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito capitolo
  nello stato di previsione della spesa del Ministero
  dell'interno, mediante trasferimento di stanziamenti già
  iscritti su altro capitolo, per fronteggiare interventi di
  emergenza nei confronti di gruppi di immigrati privi di ogni
  mezzo di sostentamento in attesa di respingimento o di
  espulsione.
 
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