| 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n.
349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della
Sicilia a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
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2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate
si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite,
nelle province della Calabria e nei territori della provincia
e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi
di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province
della regione Puglia, anche per il controllo della frontiera
marittima, a decorrere dal 10 maggio 1995.
3. Entro il 30 giugno 1995 il Governo presenta al
Parlamento per l'esame da parte delle competenti Commissioni
parlamentari un programma di graduale sostituzione delle Forze
armate impegnate in compiti di ordine pubblico in Sicilia, in
Calabria e nella provincia di Napoli, nonché di potenziamento
in uomini e mezzi delle Forze dell'ordine al fine di
accrescere la capacità di contrasto della criminalità e di
rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato per il
controllo del territorio.
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