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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2986
DDL0180-0009
Progetto di legge Camera n. 180 - testo presentato - (DDL12-180)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C180. TESTIPDL
...C180.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC180 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Lavoro notturno).
      1.  Il lavoro notturno è consentito per far fronte a
  servizi di interesse generale, ad attività di manutenzione o a
  particolari attività produttive collegate ad esigenze
  tecnologiche del ciclo continuo o a esigenze eccezionali e
  temporanee non altrimenti risolvibili.
    2.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali dei
  datori di lavoro e dei lavoratori, determina i settori e le
  attività nelle quali consentire il lavoro notturno.
    3.  L'introduzione di turni di lavoro notturno è
  successivamente negoziata in sede contrattuale.
    4.  Gli accordi sindacali per l'introduzione di turni di
  lavoro notturno devono prevedere:
        a)  l'alternanza dei lavoratori da adibire al turno
  di notte, fermi restando i limiti al lavoro notturno stabiliti
  dalle leggi vigenti e dai commi 7, 8, 9 e 10;
        b)  il diritto ad un intervallo di tempo fra un
  turno di notte e l'altro, nonché il diritto ad alternare turni
  di giorno con turni di notte.  I turni di notte non possono
  superare le quattro notti consecutive, fatte salve condizioni
  di migliore favore;
 
                              Pag. 10
 
        c)  la volontarietà del lavoro notturno nonché la
  facoltà per il lavoratore che vi consente di tornare per sua
  specifica richiesta o per esigenze aziendali a svolgere la
  propria attività ordinaria in ore diurne.
    5.  Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non
  straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario
  di lavoro settimanale pari a un ventesimo delle ore di lavoro
  notturne prestate, salvo migliori accordi contrattuali.  Le
  stesse disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non
  straordinario.
    6.  Nell'ipotesi di dissenso o di mancata sottoscrizione da
  parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di
  richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
  interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
  condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
  assoluta dei lavoratori attraverso consultazioni
  referendarie.
    7.  Relativamente all'attività definita dall'articolo 5
  della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di
  utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno.
    8.  E' vietato adibire al lavoro notturno le lavoratrici
  dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del
  primo anno di età del bambino.
    9.  E' comunque vietato adibire al lavoro notturno le
  lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano
  ottenuti in affidamento preadottivo, sempreché, in ogni caso,
  il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o
  dell'affidamento, i sei anni di età, durante i primi tre mesi
  successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
  adottiva o affidataria.
    10.  Il diritto a non prestare lavoro notturno è
  riconosciuto anche al padre lavoratore, anche se adottivo o
  affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero
  quando i figli siano affidati al solo padre.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-180 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0180 TOTPAG=0011 TOTDOC=0010 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=015 PAGFIN=0010 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=018000 00 FASCIDC=12DDL0180 SORTNAV=0018000 000 00000 ZZDDLC180 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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