| (Lavoro notturno).
1. Il lavoro notturno è consentito per far fronte a
servizi di interesse generale, ad attività di manutenzione o a
particolari attività produttive collegate ad esigenze
tecnologiche del ciclo continuo o a esigenze eccezionali e
temporanee non altrimenti risolvibili.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, determina i settori e le
attività nelle quali consentire il lavoro notturno.
3. L'introduzione di turni di lavoro notturno è
successivamente negoziata in sede contrattuale.
4. Gli accordi sindacali per l'introduzione di turni di
lavoro notturno devono prevedere:
a) l'alternanza dei lavoratori da adibire al turno
di notte, fermi restando i limiti al lavoro notturno stabiliti
dalle leggi vigenti e dai commi 7, 8, 9 e 10;
b) il diritto ad un intervallo di tempo fra un
turno di notte e l'altro, nonché il diritto ad alternare turni
di giorno con turni di notte. I turni di notte non possono
superare le quattro notti consecutive, fatte salve condizioni
di migliore favore;
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c) la volontarietà del lavoro notturno nonché la
facoltà per il lavoratore che vi consente di tornare per sua
specifica richiesta o per esigenze aziendali a svolgere la
propria attività ordinaria in ore diurne.
5. Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non
straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario
di lavoro settimanale pari a un ventesimo delle ore di lavoro
notturne prestate, salvo migliori accordi contrattuali. Le
stesse disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non
straordinario.
6. Nell'ipotesi di dissenso o di mancata sottoscrizione da
parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di
richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
assoluta dei lavoratori attraverso consultazioni
referendarie.
7. Relativamente all'attività definita dall'articolo 5
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di
utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno.
8. E' vietato adibire al lavoro notturno le lavoratrici
dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del
primo anno di età del bambino.
9. E' comunque vietato adibire al lavoro notturno le
lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo, sempreché, in ogni caso,
il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o
dell'affidamento, i sei anni di età, durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
adottiva o affidataria.
10. Il diritto a non prestare lavoro notturno è
riconosciuto anche al padre lavoratore, anche se adottivo o
affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero
quando i figli siano affidati al solo padre.
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