| All'articolo 1:
al comma 2, le parole da: ", nonché nelle
province" fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. A decorrere dal 10 maggio 1995 e fino al 30
giugno 1995 i prefetti delle province della regione Puglia
sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale
militare con i compiti di cui agli articoli 1 e 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito dalla
legge 23 settembre 1992, n. 386, al fine di controllare la
frontiera marittima, per individuare stranieri che si
introducano clandestinamente nel territorio nazionale";
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo
presenta altresì al Parlamento un piano concordato con gli
enti convenzionati e gli enti locali, che dichiarino la
propria disponibilità per l'utilizzo degli obiettori di
coscienza in attività sociali e culturali di prevenzione del
fenomeno mafioso e della delinquenza giovanile".
All'articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. A decorrere dal 30 ottobre 1995 il Corpo di
polizia penitenziaria assume il servizio di traduzione dei
detenuti e degli internati nelle province della Campania,
della Calabria e della Sicilia";
al comma 2, le parole: "I comandi militari di
regione" sono sostituite dalle seguenti: "I
prefetti".
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1- bis. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 237
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello
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Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga al limite numerico fissato
da detto articolo, i prefetti e gli altri dirigenti dei ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno, che si avvalgono
della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera
b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo
16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, possono
essere collocati, per il periodo in cui continuano a permanere
in servizio, a disposizione del Ministero dell'interno per
l'espletamento di particolari incarichi. Per i prefetti e i
funzionari con qualifica di dirigente generale al collocamento
a disposizione si provvede con le modalità e le procedure
stabilite dal primo comma del predetto articolo 237; per gli
altri dirigenti provvede il Ministro dell'interno, con proprio
decreto. In corrispondenza del personale collocato a
disposizione diventano disponibili altrettanti posti di
organico nella qualifica iniziale delle rispettive carriere di
appartenenza".
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1
e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario
1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo".
All'articolo 5:
al comma 1, la parola: ", respingimento" è
soppressa; e le parole: "due miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "tre miliardi";
al comma 2, dopo le parole: "presente
decreto," sono inserite le seguenti: "sentite le
principali associazioni che si occupano di immigrazione,".
Al titolo:
le parole: "del territorio nazionale e" sono
sostituite dalle seguenti: "del territorio nazionale, per
esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione
clandestina nelle province della regione Puglia nonché".
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