| 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e
2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario
1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al
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capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a
lire 63.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.000 milioni;
capitolo 1091, per lire 500 milioni; capitolo 1092, per lire
1.000 milioni; capitolo 1105, per lire 14.000 milioni;
capitolo 1802, per lire 3.100 milioni; capitolo 1872, per lire
2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni; capitolo
2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire 1.500
milioni; capitolo 2102, per lire 14.500 milioni; capitolo
2103, per lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire 10.200
milioni; capitolo 2804, per lire 7.500 milioni; capitolo 3001,
per lire 3.500 milioni; capitolo 3204, per lire 500
milioni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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