| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
si prefigge due obiettivi: la riaggregazione del corpo docente
universitario, da un lato, attraverso la valorizzazione del
concetto di funzione su quello di status, privilegiando,
dunque, l'aspetto dinamico della vita universitaria rispetto
all'elemento statico, nello spirito - peraltro - della più
recente ed aggiornata legislazione universitaria; la riforma
del sistema di reclutamento dei professori universitari,
dall'altro, attraverso la modifica del meccanismo concorsuale.
Obiettivi, peraltro, fra loro strettamente intrecciati e
interdipendenti.
La storia, antica e recente, dell'università italiana ha,
infatti, chiaramente mostrato come il vero nodo di una seria e
profonda riforma del sistema universitario nel suo complesso
risieda nel meccanismo concorsuale di reclutamento ancora
vigente il quale, nonostante gli interventi man mano operati,
ha continuato ad essere fonte di malcostume, se non
addirittura di immoralità: e ciò, con grave pregiudizio sia
per la didattica universitaria che per la ricerca scientifica.
La riprova è data dal fallimento dei tentativi, finora fatti,
di parziale modifica (ad esempio, l'estrazione a sorte dei
commissari di concorso, quindi l'introduzione del sistema
misto elezionesorteggio), che hanno messo in chiaro come i
rimedi fossero peggiori del male. Si pone, pertanto,
l'improcrastinabile esigenza di una riforma radicale del
meccanismo concorsuale, tale da ridare respiro all'istituzione
universitaria e maggiore certezza e serenità ai suoi
operatori.
Premesso, dunque, e acquisito che alla cultura della
cooptazione non è riuscita finora a subentrare una cultura
veramente alternativa di selezione dei docenti universitari,
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si può almeno intervenire su di essa, rendendola più
democratica e responsabile, sdrammatizzando il momento
concorsuale sia per i commissari che per i candidati,
elevandone - in ultima analisi - il livello di equità e di
moralità, nell'interesse dell'istituzione universitaria e del
Paese tutto. Ed al raggiungimento di questo obiettivo mira,
appunto, l'articolo 4 della presente proposta di legge, con
l'allargamento delle commissioni giudicatrici a tutti i
professori del settore scientificodisciplinare di pertinenza
(ed, eventualmente, a quelli del settore
scientifico-disciplinare strettamente affine) e la connessa
eliminazione di tutti i "giochi e giochetti" che, nel sistema
attualmente in vigore, si sviluppano attorno alla formazione
delle commissioni concorsuali (con grande risparmio, peraltro,
di spese postali e telefoniche); con la responsabilizzazione
di ciascun commissario, che sarà tenuto ad esprimere un
giudizio individuale analitico e motivato sulla produzione
scientifica di ciascun candidato propedeutico al giudizio
sintetico (il che comporterà l'attento e ponderato esame delle
pubblicazioni ricevute, nonché il continuo aggiornamento sulla
produzione scientifica del settore scientifico-disciplinare di
pertinenza, con un salutare ritorno, dunque, agli studi e la
fine, anche qui, dei vari "giochi e giochetti" che oggi
caratterizzano i momenti "collegiali" di decisione); con la
pubblicazione di tali giudizi nel Bollettino ufficiale
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, mirata all'ulteriore responsabilizzazione dei
commissari e alla chiarezza e trasparenza dell'atto
scientifico-amministrativo in palestra scientifico-critica e
metodologica. Con la formazione, infine, degli albi di idonei,
da cui le facoltà universitarie possono attingere per le
chiamate in rigoroso ordine di priorità, si tende a dare agli
operatori universitari quella certezza del diritto e quella
serenità, senza le quali difficilmente si può sperare in un
progresso scientifico e culturale di lungo respiro. Né,
d'altra parte, si può accettare il concetto di decadenza
dall'idoneità (così come prospettato, al riguardo, in diversi
disegni di legge finora circolati), se non nella misura in cui
esso venisse applicato anche agli operatori oggi in ruolo:
giacché, si decade forse dal diploma di maturità o da quello
di laurea?
Strettamente legato, però, all'obiettivo della
razionalizzazione e moralizzazione del sistema concorsuale è -
come si diceva - l'altro obiettivo, quello della
riaggregazione del corpo docente, senza la quale anche la
riforma del meccanismo concorsuale rischierebbe di essere
vanificata: ché difficilmente un nuovo sistema di reclutamento
dei professori universitari reggerebbe all'urto e
all'aggiramento delle potenti lobbies accademiche oggi
esistenti in Italia, senza un contestuale cambiamento dei
rapporti di forza all'interno del mondo accademico, che si
presenta, quindi, come prioritario e propedeutico alla riforma
del sistema concorsuale. Non bisogna, infatti, dimenticare gli
esiti cui è pervenuto, in fase di applicazione, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è l'ultimo
provvedimento di legge vecchio ormai di quindici anni, che
nella sua organicità ha teso ad introdurre elementi di
innovazione nell'anchilosato sistema universitario italiano:
il quale, dopo un primo periodo in cui ha dispiegato benefici
effetti in termini di riaggregazione del corpo docente
universitario, con conseguente ripresa di produttività del
sistema stesso, ha finito con l'essere svuotato dal risorgente
corporativismo delle "baronie" universitarie, come mostrano in
modo chiaro - e, si direbbe, arrogante, fino alla
sfacciataggine - le più recenti vicende concorsuali. Donde
appare palese il nesso inscindibile, sopra rilevato, tra
riforma del sistema concorsuale e riaggregazione del corpo
docente: ed alla esigenza di ristabilire questo nesso è,
appunto, diretta l'innovazione prevista dall'articolo 1 della
presente proposta di legge, l'istituzione, cioè, del ruolo
unico dei professori universitari (peraltro, già oggi
inquadrati in un ruolo unitario che contempla, ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980, come pure della successiva legge n. 341 del 1990
relativa agli ordinamenti
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didattici, parità di stato giuridico per le due fasce di
docenti in quelle che sono le funzioni fondamentali
caratterizzanti del sistema universitario, la didattica e la
ricerca scientifica), in cui transiterebbero, in sede di prima
applicazione della legge, gli attuali professori ordinari,
nonché gli attuali professori associati con almeno nove anni
di anzianità e, man mano, gli altri associati, alla
maturazione di detta anzianità, con conseguente valorizzazione
del concetto di esperienza, divenuto imprescindibile nella più
moderna metodologia di ricerca scientifica.
In questa chiave, particolare rilevanza assume l'articolo
2, teso alla promozione e verifica della produzione
scientifica del professore di ruolo, specie con la
pubblicazione, contemplata nel comma 3 dello stesso articolo,
delle relazioni sulla ricerca scientifica, sia individuali che
collettive, nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
tesa, anch'essa, alla massima responsabilizzazione degli
operatori universitari a tutti i livelli e verso il mondo
scientifico e verso il Paese più in generale, come pure alla
più ampia trasparenza della vita universitaria.
Nell'articolo 5, poi, viene altresì innovata la
composizione della commissione per i concorsi a ricercatore
universitario, con l'inclusione, in essa, di un ricercatore
universitario e la valorizzazione, a tal uopo, dell'esperienza
acquisita con la partecipazione ad un corso di dottorato di
ricerca e col conseguimento del relativo titolo di dottore di
ricerca.
La serie degli articoli è chiusa dall'articolo 6, recante
disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento fra
l'ordinamento attualmente in vigore e le norme
contemplate nella presente proposta di legge.
In conclusione, questa proposta è ben lungi dall'affrontare
la vasta problematica che oggi ruota attorno alla vita dei
nostri atenei, al ruolo che essi debbono assolvere, sia sotto
il profilo di una didattica sempre più aggiornata sia sul
piano di una ricerca scientifica sempre più competitiva,
nell'Italia del duemila, alla loro proiezione nel sistema di
integrazione europea e internazionale in rapida marcia, al
rapporto pubblico-privato che sempre più prepotentemente verrà
alla ribalta negli anni a venire anche nel mondo
universitario, alla cronica penuria delle risorse ad essi
destinate, specie nel contesto economicamente sottosviluppato
del Mezzogiorno d'Italia; nella misura, però, in cui essa
tenda a sciogliere certi nodi che si sono andati
aggrovigliando nell'esperienza degli ultimi anni, sfociata
nella vicenda tutt'altro che edificante della più recente
tornata concorsuale che tanta eco ha trovato sulla stampa
nazionale, e a rompere certi equilibri statici imperanti nel
mondo accademico italiano, su cui non è riuscito ad incidere
neppure l'ultimo provvedimento organico assunto, il decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché a
ridimensionare il peso che in esso esercitano le oligarchie di
potere oggi dominanti, la presente proposta di legge,
configurandosi come logico e naturale corollario di quel
provvedimento, può aprire spazi nuovi di responsabilizzazione
e di partecipazione nella vita accademica italiana, allargando
l'ambito di utilizzazione delle migliori energie presenti in
essa e permettendo, quindi, all'istituzione universitaria di
attrezzarsi al meglio per proiettarsi verso le sfide del terzo
millennio.
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