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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29876
DDL2457-0002
Progetto di legge Camera n. 2457 - testo presentato - (DDL12-2457)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2457. TESTIPDL
...C2457.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2457 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente proposta di legge
  si prefigge due obiettivi: la riaggregazione del corpo docente
  universitario, da un lato, attraverso la valorizzazione del
  concetto di funzione su quello di  status,  privilegiando,
  dunque, l'aspetto dinamico della vita universitaria rispetto
  all'elemento statico, nello spirito - peraltro - della più
  recente ed aggiornata legislazione universitaria; la riforma
  del sistema di reclutamento dei professori universitari,
  dall'altro, attraverso la modifica del meccanismo concorsuale.
  Obiettivi, peraltro, fra loro strettamente intrecciati e
  interdipendenti.
    La storia, antica e recente, dell'università italiana ha,
  infatti, chiaramente mostrato come il vero nodo di una seria e
  profonda riforma del sistema universitario nel suo complesso
  risieda nel meccanismo concorsuale di reclutamento ancora
  vigente il quale, nonostante gli interventi man mano operati,
  ha continuato ad essere fonte di malcostume, se non
  addirittura di immoralità: e ciò, con grave pregiudizio sia
  per la didattica universitaria che per la ricerca scientifica.
  La riprova è data dal fallimento dei tentativi, finora fatti,
  di parziale modifica (ad esempio, l'estrazione a sorte dei
  commissari di concorso, quindi l'introduzione del sistema
  misto elezionesorteggio), che hanno messo in chiaro come i
  rimedi fossero peggiori del male.  Si pone, pertanto,
  l'improcrastinabile esigenza di una riforma radicale del
  meccanismo concorsuale, tale da ridare respiro all'istituzione
  universitaria e maggiore certezza e serenità ai suoi
  operatori.
    Premesso, dunque, e acquisito che alla cultura della
  cooptazione non è riuscita finora a subentrare una cultura
  veramente alternativa di selezione dei docenti universitari,
 
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  si può almeno intervenire su di essa, rendendola più
  democratica e responsabile, sdrammatizzando il momento
  concorsuale sia per i commissari che per i candidati,
  elevandone - in ultima analisi - il livello di equità e di
  moralità, nell'interesse dell'istituzione universitaria e del
  Paese tutto.  Ed al raggiungimento di questo obiettivo mira,
  appunto, l'articolo 4 della presente proposta di legge, con
  l'allargamento delle commissioni giudicatrici a tutti i
  professori del settore scientificodisciplinare di pertinenza
  (ed, eventualmente, a quelli del settore
  scientifico-disciplinare strettamente affine) e la connessa
  eliminazione di tutti i "giochi e giochetti" che, nel sistema
  attualmente in vigore, si sviluppano attorno alla formazione
  delle commissioni concorsuali (con grande risparmio, peraltro,
  di spese postali e telefoniche); con la responsabilizzazione
  di ciascun commissario, che sarà tenuto ad esprimere un
  giudizio individuale analitico e motivato sulla produzione
  scientifica di ciascun candidato propedeutico al giudizio
  sintetico (il che comporterà l'attento e ponderato esame delle
  pubblicazioni ricevute, nonché il continuo aggiornamento sulla
  produzione scientifica del settore scientifico-disciplinare di
  pertinenza, con un salutare ritorno, dunque, agli studi e la
  fine, anche qui, dei vari "giochi e giochetti" che oggi
  caratterizzano i momenti "collegiali" di decisione); con la
  pubblicazione di tali giudizi nel  Bollettino ufficiale
  del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, mirata all'ulteriore responsabilizzazione dei
  commissari e alla chiarezza e trasparenza dell'atto
  scientifico-amministrativo in palestra scientifico-critica e
  metodologica.  Con la formazione, infine, degli albi di idonei,
  da cui le facoltà universitarie possono attingere per le
  chiamate in rigoroso ordine di priorità, si tende a dare agli
  operatori universitari quella certezza del diritto e quella
  serenità, senza le quali difficilmente si può sperare in un
  progresso scientifico e culturale di lungo respiro. Né,
  d'altra parte, si può accettare il concetto di decadenza
  dall'idoneità (così come prospettato, al riguardo, in diversi
  disegni di legge finora circolati), se non nella misura in cui
  esso venisse applicato anche agli operatori oggi in ruolo:
  giacché, si decade forse dal diploma di maturità o da quello
  di laurea?
    Strettamente legato, però, all'obiettivo della
  razionalizzazione e moralizzazione del sistema concorsuale è -
  come si diceva - l'altro obiettivo, quello della
  riaggregazione del corpo docente, senza la quale anche la
  riforma del meccanismo concorsuale rischierebbe di essere
  vanificata: ché difficilmente un nuovo sistema di reclutamento
  dei professori universitari reggerebbe all'urto e
  all'aggiramento delle potenti  lobbies  accademiche oggi
  esistenti in Italia, senza un contestuale cambiamento dei
  rapporti di forza all'interno del mondo accademico, che si
  presenta, quindi, come prioritario e propedeutico alla riforma
  del sistema concorsuale.  Non bisogna, infatti, dimenticare gli
  esiti cui è pervenuto, in fase di applicazione, il decreto del
  Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è l'ultimo
  provvedimento di legge vecchio ormai di quindici anni, che
  nella sua organicità ha teso ad introdurre elementi di
  innovazione nell'anchilosato sistema universitario italiano:
  il quale, dopo un primo periodo in cui ha dispiegato benefici
  effetti in termini di riaggregazione del corpo docente
  universitario, con conseguente ripresa di produttività del
  sistema stesso, ha finito con l'essere svuotato dal risorgente
  corporativismo delle "baronie" universitarie, come mostrano in
  modo chiaro - e, si direbbe, arrogante, fino alla
  sfacciataggine - le più recenti vicende concorsuali.  Donde
  appare palese il nesso inscindibile, sopra rilevato, tra
  riforma del sistema concorsuale e riaggregazione del corpo
  docente: ed alla esigenza di ristabilire questo nesso è,
  appunto, diretta l'innovazione prevista dall'articolo 1 della
  presente proposta di legge, l'istituzione, cioè, del ruolo
  unico dei professori universitari (peraltro, già oggi
  inquadrati in un ruolo unitario che contempla, ai sensi del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
  1980, come pure della successiva legge n. 341 del 1990
  relativa agli ordinamenti
 
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  didattici, parità di stato giuridico per le due fasce di
  docenti in quelle che sono le funzioni fondamentali
  caratterizzanti del sistema universitario, la didattica e la
  ricerca scientifica), in cui transiterebbero, in sede di prima
  applicazione della legge, gli attuali professori ordinari,
  nonché gli attuali professori associati con almeno nove anni
  di anzianità e, man mano, gli altri associati, alla
  maturazione di detta anzianità, con conseguente valorizzazione
  del concetto di esperienza, divenuto imprescindibile nella più
  moderna metodologia di ricerca scientifica.
    In questa chiave, particolare rilevanza assume l'articolo
  2, teso alla promozione e verifica della produzione
  scientifica del professore di ruolo, specie con la
  pubblicazione, contemplata nel comma 3 dello stesso articolo,
  delle relazioni sulla ricerca scientifica, sia individuali che
  collettive, nel  Bollettino ufficiale  del Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  tesa, anch'essa, alla massima responsabilizzazione degli
  operatori universitari a tutti i livelli e verso il mondo
  scientifico e verso il Paese più in generale, come pure alla
  più ampia trasparenza della vita universitaria.
    Nell'articolo 5, poi, viene altresì innovata la
  composizione della commissione per i concorsi a ricercatore
  universitario, con l'inclusione, in essa, di un ricercatore
  universitario e la valorizzazione, a tal uopo, dell'esperienza
  acquisita con la partecipazione ad un corso di dottorato di
  ricerca e col conseguimento del relativo titolo di dottore di
  ricerca.
    La serie degli articoli è chiusa dall'articolo 6, recante
  disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento fra
  l'ordinamento attualmente in vigore e le norme
  contemplate nella presente proposta di legge.
    In conclusione, questa proposta è ben lungi dall'affrontare
  la vasta problematica che oggi ruota attorno alla vita dei
  nostri atenei, al ruolo che essi debbono assolvere, sia sotto
  il profilo di una didattica sempre più aggiornata sia sul
  piano di una ricerca scientifica sempre più competitiva,
  nell'Italia del duemila, alla loro proiezione nel sistema di
  integrazione europea e internazionale in rapida marcia, al
  rapporto pubblico-privato che sempre più prepotentemente verrà
  alla ribalta negli anni a venire anche nel mondo
  universitario, alla cronica penuria delle risorse ad essi
  destinate, specie nel contesto economicamente sottosviluppato
  del Mezzogiorno d'Italia; nella misura, però, in cui essa
  tenda a sciogliere certi nodi che si sono andati
  aggrovigliando nell'esperienza degli ultimi anni, sfociata
  nella vicenda tutt'altro che edificante della più recente
  tornata concorsuale che tanta eco ha trovato sulla stampa
  nazionale, e a rompere certi equilibri statici imperanti nel
  mondo accademico italiano, su cui non è riuscito ad incidere
  neppure l'ultimo provvedimento organico assunto, il decreto
  del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché a
  ridimensionare il peso che in esso esercitano le oligarchie di
  potere oggi dominanti, la presente proposta di legge,
  configurandosi come logico e naturale corollario di quel
  provvedimento, può aprire spazi nuovi di responsabilizzazione
  e di partecipazione nella vita accademica italiana, allargando
  l'ambito di utilizzazione delle migliori energie presenti in
  essa e permettendo, quindi, all'istituzione universitaria di
  attrezzarsi al meglio per proiettarsi verso le sfide del terzo
  millennio.
 
DATA=950502 FASCID=DDL12-2457 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2457 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=245700 00 FASCIDC=12DDL2457 SORTNAV=0245700 000 00000 ZZDDLC2457 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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