Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29877
DDL2457-0003
Progetto di legge Camera n. 2457 - testo presentato - (DDL12-2457)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2457. TESTIPDL
...C2457.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2457 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Istituzione del ruolo unico
                dei professori universitari).
    1.  E' istituito il ruolo unico dei professori universitari,
  nel quale, in sede di prima applicazione della presente legge,
  sono inquadrati i professori universitari di ruolo della prima
  fascia (ordinari), come definita dall'articolo 1 del decreto
  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché
  i professori universitari di ruolo della seconda fascia
  (associati), come definita dal predetto articolo, i quali
  abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, una anzianità giuridica nel ruolo non
  inferiore a nove anni.
    2.  I professori associati in servizio che, alla data di
  entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato
  l'anzianità richiesta dal comma 1, conservano la posizione in
  ruolo e lo stato giuridico ed economico in godimento e
  maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei
  professori universitari nella sede universitaria di
  appartenenza all'atto del raggiungimento di detta anzianità.
  La fascia dei professori associati è trasformata in
  contingente ad esaurimento.
    3.  Le università, effettuate entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge le operazioni di
  inquadramento di cui al comma 1, determinano, entro i
  successivi sei mesi, l'organico dei professori del ruolo
  unico, globalmente e per ogni settore
  scientifico-disciplinare, tenendo anche conto dei posti di
  ruolo ancora ricoperti da professori associati.
    4.  Lo stato giuridico dei professori universitari del ruolo
  unico è disciplinato, per quanto non diversamente previsto
  dalla presente legge, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
  14, 15, 17, 19 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 382 del
 
                               Pag. 5
 
  1980, e successive modificazioni.  La progressione economica
  nel ruolo unico dei professori universitari è determinata
  dalle disposizioni attualmente previste per i professori
  ordinari.  Sono abrogati gli articoli 6, 16 e 18 del citato
  decreto del Presidente della Repubbica n. 382 del 1980.
    5.  Le espressioni: "professore universitario ordinario", e
  "professore universitario associato", devono intendersi
  sostituite in tutte le disposizioni vigenti dalla seguente:
  "professore universitario di ruolo".
    6.  Ferma restando l'unicità della qualifica dei professori
  universitari del ruolo unico come definita nel presente
  articolo, le università, qualora lo richiedano specifiche
  esigenze organizzative di strutture didattico-scientifiche,
  riservano l'esercizio di funzioni di direzione e di
  coordinamento a professori selezionati in virtù di criteri
  stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui
  risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche, in
  compiti organizzativi interni e nella partecipazione agli
  organi collegiali e di governo degli atenei, e, a parità di
  merito, sull'anzianità di ruolo.
 
DATA=950502 FASCID=DDL12-2457 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2457 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=245700 00 FASCIDC=12DDL2457 SORTNAV=0245700 000 00000 ZZDDLC2457 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati