| (Istituzione del ruolo unico
dei professori universitari).
1. E' istituito il ruolo unico dei professori universitari,
nel quale, in sede di prima applicazione della presente legge,
sono inquadrati i professori universitari di ruolo della prima
fascia (ordinari), come definita dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché
i professori universitari di ruolo della seconda fascia
(associati), come definita dal predetto articolo, i quali
abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della
presente legge, una anzianità giuridica nel ruolo non
inferiore a nove anni.
2. I professori associati in servizio che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato
l'anzianità richiesta dal comma 1, conservano la posizione in
ruolo e lo stato giuridico ed economico in godimento e
maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei
professori universitari nella sede universitaria di
appartenenza all'atto del raggiungimento di detta anzianità.
La fascia dei professori associati è trasformata in
contingente ad esaurimento.
3. Le università, effettuate entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le operazioni di
inquadramento di cui al comma 1, determinano, entro i
successivi sei mesi, l'organico dei professori del ruolo
unico, globalmente e per ogni settore
scientifico-disciplinare, tenendo anche conto dei posti di
ruolo ancora ricoperti da professori associati.
4. Lo stato giuridico dei professori universitari del ruolo
unico è disciplinato, per quanto non diversamente previsto
dalla presente legge, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del
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1980, e successive modificazioni. La progressione economica
nel ruolo unico dei professori universitari è determinata
dalle disposizioni attualmente previste per i professori
ordinari. Sono abrogati gli articoli 6, 16 e 18 del citato
decreto del Presidente della Repubbica n. 382 del 1980.
5. Le espressioni: "professore universitario ordinario", e
"professore universitario associato", devono intendersi
sostituite in tutte le disposizioni vigenti dalla seguente:
"professore universitario di ruolo".
6. Ferma restando l'unicità della qualifica dei professori
universitari del ruolo unico come definita nel presente
articolo, le università, qualora lo richiedano specifiche
esigenze organizzative di strutture didattico-scientifiche,
riservano l'esercizio di funzioni di direzione e di
coordinamento a professori selezionati in virtù di criteri
stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui
risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche, in
compiti organizzativi interni e nella partecipazione agli
organi collegiali e di governo degli atenei, e, a parità di
merito, sull'anzianità di ruolo.
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