| (Promozione e verifica della produzione scientifica del
professore di ruolo).
1. Il professore universitario del ruolo unico è tenuto a
presentare ogni cinque anni al Consiglio della facoltà a cui
appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del quinquennio stesso, corredata dalla relativa
documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il
dipartimento o l'Istituto di appartenenza e resi
consultabili.
2. Il Consiglio di facoltà procede alla verifica
dell'attività scientifica del professore e ne riferisce nel
rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al
Senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla
ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per
l'attività di ricerca.
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3. Le relazioni sul lavoro scientifico svolto, sia quelle
individuali sia quelle collettive predisposte dalle facoltà
universitarie e dagli atenei, sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
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