| (Bandi di concorso per l'accesso
al ruolo unico dei professori universitari).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", bandisce
concorsi pubblici nazionali per il reclutamento dei professori
universitari del ruolo unico. I concorsi sono banditi di norma
ogni tre anni. Il Ministro, in presenza di specifiche
esigenze, può, sentito il Consiglio universitario nazionale
(CUN), bandire i concorsi a scadenze anche più brevi.
2. I posti di professore universitario del ruolo unico
previsti dall'organico di ciascun ateneo, che non siano
coperti entro un triennio dalla vacanza mediante chiamata
ovvero per trasferimento, sono soppressi e viene
corrispondentemente ridotto l'organico di ateneo.
3. L'albo degli idonei alle funzioni di professore
universitario del ruolo unico, di cui all'articolo 4, può
essere utilizzato anche per la copertura di posti resisi
vacanti successivamente alla emanazione del bando di
concorso.
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