| (Reclutamento dei professori universitari
del ruolo unico).
1. Il reclutamento dei professori universitari del ruolo
unico avviene mediante concorso pubblico nazionale di idoneità
per titoli scientifici e, quando ricorrano, per titoli
didattici.
2. Le commissioni giudicatrici del concorso per il
conseguimento dell'idoneità alle funzioni di professore
universitario del ruolo unico sono costituite da tutti i
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professori universitari del ruolo unico afferenti al settore
scientifico-disciplinare di pertinenza. Qualora i commissari
risultassero, per un settore scientifico-disciplinare in
numero inferiore a dieci, il Ministro ne integra il numero con
professori universitari del ruolo unico di settore
scientificodisciplinare strettamente affine scelti mediante
sorteggio.
3. I candidati, i quali possono partecipare al concorso per
un solo settore scientifico-disciplinare per ciascuna sessione
concorsuale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale e con il
concorso finanziario della Università di eventuale
appartenenza, trasmettono le loro pubblicazioni, un
curriculum vitae e, se ricercatori universitari, un
attestato della facoltà di appartenenza sulla attività
didattica svolta a tutti i professori universitari del ruolo
unico afferenti al settore scientificodisciplinare di
pertinenza. Con regolamento da emanare con decreto del
Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità di
deposito ovvero di invio dei titoli da parte dei candidati.
4. Il giudizio di ciascun commissario, da formularsi
individualmente al di fuori di ogni visione collegiale e da
prodursi entro sei mesi dalla pubblicazione del bando
concorsuale, verte sulla produzione scientifica,
sull'eventuale attività didattica e sul curriculum di
ciascun candidato, nonché su ogni altro eventuale titolo
presentato. La valutazione deve articolarsi in una analitica e
motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri,
degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici
presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Al
giudizio analitico deve fare seguito un giudizio sintetico, in
cui il commissario esprime in modo netto ed inequivoco il suo
giudizio circa l'idoneità scientifica ed, eventualmente,
didattica, del candidato.
5. Il giudizio di cui al comma 4 è individualmente rimesso,
nel successivo termine di trenta giorni, al Ministro il quale,
nel termine dei successivi novanta giorni, provvede ad
inserire negli albi degli
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idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo
unico di cui al comma 6, i candidati che abbiano ricevuto la
maggioranza assoluta di giudizi positivi. Il Ministro
provvede, altresì, a definire una graduatoria degli idonei
sulla base del numero di giudizi positivi ricevuti da ciascun
candidato. I giudizi formulati dai singoli commissari sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Sono istituiti albi nazionali di idonei alle funzioni di
professore universitario del ruolo unico, articolati per
singoli settori scientifico-disciplinari, in cui sono
inseriti, in rigoroso ordine cronologico e sulla base della
graduatoria di merito di cui al comma 5 e, in caso di parità,
sulla base della pregressa anzianità in ruolo e, ancora in
caso di parità, sulla base dell'anzianità anagrafica, i
candidati dichiarati idonei ai sensi del comma 5. Da tali albi
le facoltà universitarie effettuano le chiamate, sulla base
dei rispettivi piani quadriennali di sviluppo e delle esigenze
di copertura di posti in organico, per la copertura dei posti
disponibili di professore universitario del ruolo unico, nel
rigoroso rispetto dell'ordine di priorità di ciascun albo.
Effettuata la chiamata, l'idoneo che accetta è inquadrato, con
decreto del Rettore e con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di inquadramento, nel ruolo unico dei professori
universitari per il settore scientifico-disciplinare di
pertinenza. L'iscrizione all'albo degli idonei non comporta
decadenza e rimane costante anche in caso di rifiuto, da parte
dell'iscritto, della chiamata della facoltà. L'iscrizione non
comporta alcun diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei
professori universitari fino alla chiamata da parte di una
facoltà e alla successiva nomina.
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