Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29880
DDL2457-0006
Progetto di legge Camera n. 2457 - testo presentato - (DDL12-2457)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2457. TESTIPDL
...C2457.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2457 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Reclutamento dei professori universitari
                      del ruolo unico).
    1.  Il reclutamento dei professori universitari del ruolo
  unico avviene mediante concorso pubblico nazionale di idoneità
  per titoli scientifici e, quando ricorrano, per titoli
  didattici.
    2.  Le commissioni giudicatrici del concorso per il
  conseguimento dell'idoneità alle funzioni di professore
  universitario del ruolo unico sono costituite da tutti i
 
                               Pag. 7
 
  professori universitari del ruolo unico afferenti al settore
  scientifico-disciplinare di pertinenza.  Qualora i commissari
  risultassero, per un settore scientifico-disciplinare in
  numero inferiore a dieci, il Ministro ne integra il numero con
  professori universitari del ruolo unico di settore
  scientificodisciplinare strettamente affine scelti mediante
  sorteggio.
    3.  I candidati, i quali possono partecipare al concorso per
  un solo settore scientifico-disciplinare per ciascuna sessione
  concorsuale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
  del bando di concorso nella  Gazzetta Ufficiale  e con il
  concorso finanziario della Università di eventuale
  appartenenza, trasmettono le loro pubblicazioni, un
  curriculum vitae  e, se ricercatori universitari, un
  attestato della facoltà di appartenenza sulla attività
  didattica svolta a tutti i professori universitari del ruolo
  unico afferenti al settore scientificodisciplinare di
  pertinenza.  Con regolamento da emanare con decreto del
  Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono disciplinate le modalità di
  deposito ovvero di invio dei titoli da parte dei candidati.
    4.  Il giudizio di ciascun commissario, da formularsi
  individualmente al di fuori di ogni visione collegiale e da
  prodursi entro sei mesi dalla pubblicazione del bando
  concorsuale, verte sulla produzione scientifica,
  sull'eventuale attività didattica e sul  curriculum  di
  ciascun candidato, nonché su ogni altro eventuale titolo
  presentato.  La valutazione deve articolarsi in una analitica e
  motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri,
  degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici
  presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti.  Al
  giudizio analitico deve fare seguito un giudizio sintetico, in
  cui il commissario esprime in modo netto ed inequivoco il suo
  giudizio circa l'idoneità scientifica ed, eventualmente,
  didattica, del candidato.
    5.  Il giudizio di cui al comma 4 è individualmente rimesso,
  nel successivo termine di trenta giorni, al Ministro il quale,
  nel termine dei successivi novanta giorni, provvede ad
  inserire negli albi degli
 
                               Pag. 8
 
  idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo
  unico di cui al comma 6, i candidati che abbiano ricevuto la
  maggioranza assoluta di giudizi positivi.  Il Ministro
  provvede, altresì, a definire una graduatoria degli idonei
  sulla base del numero di giudizi positivi ricevuti da ciascun
  candidato.  I giudizi formulati dai singoli commissari sono
  pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
    6.  Sono istituiti albi nazionali di idonei alle funzioni di
  professore universitario del ruolo unico, articolati per
  singoli settori scientifico-disciplinari, in cui sono
  inseriti, in rigoroso ordine cronologico e sulla base della
  graduatoria di merito di cui al comma 5 e, in caso di parità,
  sulla base della pregressa anzianità in ruolo e, ancora in
  caso di parità, sulla base dell'anzianità anagrafica, i
  candidati dichiarati idonei ai sensi del comma 5.  Da tali albi
  le facoltà universitarie effettuano le chiamate, sulla base
  dei rispettivi piani quadriennali di sviluppo e delle esigenze
  di copertura di posti in organico, per la copertura dei posti
  disponibili di professore universitario del ruolo unico, nel
  rigoroso rispetto dell'ordine di priorità di ciascun albo.
  Effettuata la chiamata, l'idoneo che accetta è inquadrato, con
  decreto del Rettore e con decorrenza giuridica ed economica
  dalla data di inquadramento, nel ruolo unico dei professori
  universitari per il settore scientifico-disciplinare di
  pertinenza.  L'iscrizione all'albo degli idonei non comporta
  decadenza e rimane costante anche in caso di rifiuto, da parte
  dell'iscritto, della chiamata della facoltà.  L'iscrizione non
  comporta alcun diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei
  professori universitari fino alla chiamata da parte di una
  facoltà e alla successiva nomina.
 
DATA=950502 FASCID=DDL12-2457 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2457 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=245700 00 FASCIDC=12DDL2457 SORTNAV=0245700 000 00000 ZZDDLC2457 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati