| (Disposizioni sui concorsi
a ricercatore universitario).
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di
ricercatore nelle università
Pag. 9
sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, così
suddivisi:
a) due professori di ruolo, di cui uno effettivo
ed uno supplente, designati dal consiglio di facoltà fra i
docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui
inerisce il concorso;
b) due professori di ruolo, di cui uno effettivo e
uno supplente, e due ricercatori, di cui uno effettivo e uno
supplente, estratti a sorte tra tutti i professori e
ricercatori di ruolo afferenti al settore
scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso.
2. Il titolo di dottore di ricerca è valutato nei concorsi
per ricercatore nelle università con un punteggio pari al 50
per cento di quello complessivo a disposizione della
commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli
scientifici e didattici e costituisce, a parità di merito,
titolo preferenziale.
3. Restano ferme, per quanto non diversamente previsto
dalla presente legge, le disposizioni vigenti in materia di
concorsi a posti di ricercatore universitario.
| |