| 1. I commi 5 e 11 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono sostituiti dai seguenti:
"5. In caso di mancato o ritardato deposito presso il
Collegio regionale di garanzia, di cui all'articolo 13, della
dichiarazione di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, il Collegio,
dopo avere contestato la violazione all'interessato che ha
facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni
memorie e documenti, applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire
duecento milioni.
11. In caso di irregolarità nella dichiarazione di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, o di mancata indicazione
nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato
contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il
Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la
procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica
nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili
ai candidati".
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