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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2989
DDL0181-0002
Progetto di legge Camera n. 181 - testo presentato - (DDL12-181)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C181. TESTIPDL
...C181.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC181 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 4 del decreto legislativo
  30 dicembre 1992, n. 503, innovando a quanto disposto
  dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983,
  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
  1983, n. 638, lega il riconoscimento dell'integrazione al
  minimo delle pensioni di vecchiaia non solo al reddito
  personale, ma anche a quello del coniuge.
    Il citato decreto legislativo n. 503 del 1992, all'articolo
  4, comma 1, lettera  b),  stabilisce che l'integrazione al
  minimo non spetta "nel caso di persona coniugata, non
  legalmente ed effettivamente separata, con redditi propri per
  un importo superiore a quello richiamato al punto  a)
  ovvero con redditi cumulati con quelli del coniuge per un
  importo superiore
  a tre volte il trattamento minimo medesimo".
    Tale importo viene calcolato moltiplicando il trattamento
  minimo di lire 580 mila per due nel primo caso, per tre nel
  secondo e successivamente per 13 '(articolo 4, comma 1,
  lettera  a)',  per un totale di lire 22 milioni circa
  lordi l'anno, che al netto diventano circa lire 17 milioni (un
  reddito modesto).
    Di conseguenza, l'integrazione non verrà d'ora in poi
  corrisposta qualora il reddito complessivo dei due coniugi
  superi la cifra su indicata, anche nel caso in cui la
  pensionata o il pensionato non possiedano altri redditi.  Il
  cumulo colpisce redditi familiari anche modestissimi e di
  fatto falcidia la pensione a cui le interessate e gli
  interessati avrebbero diritto
 
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  avendo versato di tasca propria rilevanti contributi
  volontari per maturare il diritto alla pensione.
    Il decreto con il suo disposto colpisce soprattutto le
  donne che sono i soggetti che più usufruiscono delle pensioni
  integrative.  In base ai dati dell'Istituto nazionale della
  previdenza sociale (INPS), infatti, sono le donne che prendono
  più aspettative, che accettano più lavori precari, che
  abbandonano il lavoro per motivi familiari o per accudire
  parenti anziani o handicappati.  Per questo motivo ci è
  sembrato giusto prevedere, oltre ad un abbassamento generale
  degli anni necessari ai fini del raggiungimento della
  anzianità contributiva, anche un riconoscimento specifico del
  lavoro di cura.
    Il decreto, attualmente, modifica in maniera sostanziale la
  disciplina di calcolo delle pensioni e introduce elementi non
  previsti all'atto dell'avvio dei rapporti assicurativi.  Non
  tiene conto dei diritti acquisiti e cambia le regole del gioco
  nei confronti di chi, conoscendo le regole stesse, aveva
  legittimamente compiuto proprie scelte, spesso con rilevanti
  sacrifici.  La normativa assume il carattere di vera e propria
  appropriazione di somme versate con una precisa finalità.
    A questo proposito preme ricordare che circa 800.000
  cittadini hanno firmato affinché si svolgano  referendum
  abrogativi di parte o di tutto il decreto in questione.
  Questa proposta di legge vuole andare incontro alla volontà
  del comitato promotore e dei cittadini firmatari dei quesiti
  referendari.
    Altro aspetto da considerare è che le nuove norme creano
  una evidente disparità fra quanti hanno avuto la concessione
  della pensione prima del 1^ gennaio 1993 e quanti invece
  l'hanno ottenuta dopo l'entrata in vigore del citato decreto
  legislativo, nonostante le regole in base alle quali i
  soggetti hanno versato i contributi volontari siano state
  originariamente le stesse.
    La normativa contenuta nel decreto sarebbe stata comunque
  negativa anche qualora avesse fatto riferimento al futuro,
  proprio per il suo richiamo al reddito familiare.  Si sa che
  spesso a fronte di una retribuzione media del marito c'è una
  moglie che non gode affatto di reddito personale se non una
  pensione integrata al minimo con i contributi volontari.
  Nell'elaborazione della presente proposta di legge muoviamo da
  considerazioni estremamente semplici.  Una delle più gravi
  iniquità del sistema economico e culturale in cui viviamo è
  che il lavoro, nell'accezione corrente, sia considerato tale
  quando è svolto nell'ambito del mercato.  L'enorme massa di
  attività che viene svolto per il "lavoro di cura" è ignorato
  completamente.  Nel tentativo, invece, di veder riconosciuto il
  costo e il valore sociale di questo lavoro di cura proponiamo
  che, almeno ai fini del raggiungimento della pensione (se non
  a fini retributivi) esso sia considerato, in alcuni casi
  indicati, come contributi figurativi.  Questo per le
  lavoratrici e per i lavoratori, affinché la legge non crei
  possibili disparità di opportunità, anche se siamo ben
  consapevoli che il "settore riproduttivo" è solitamente "ad
  occupazione prevalentemente femminile".  Ed è per questo che
  occorre valutare il richiamo al cumulo del reddito familiare
  come la negazione dell'esistenza della donna in qualità di
  soggetto di diritti e di doveri nei confronti dello Stato.
 
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