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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29892
DDL2460-0003
Progetto di legge Camera n. 2460 - testo presentato - (DDL12-2460)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2460. TESTIPDL
...C2460.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2460 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le
  professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal
  controinteressato, o dal prefetto o dal procuratore della
  Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o
  dalla comunicazione del provvedimento.
    2.  Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando
  sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione
  dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione
  di quelli previsti dagli articoli 42 e 43 del regolamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
  1950, n. 221.
    3.  Il ricorso del prefetto o del procuratore della
  Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione
  nell'albo ha effetto sospensivo.  Nel caso di comprovato
  difetto di uno o più titoli o dei requisiti prescritti per la
  iscrizione nell'albo, la Commissione, in via eccezionale, può
  disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
    4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge non
  si applica l'articolo 53 del regolamento approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2460 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2460 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=024 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=246000 00 FASCIDC=12DDL2460 SORTNAV=0246000 000 00000 ZZDDLC2460 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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