| 1. I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal
controinteressato, o dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o
dalla comunicazione del provvedimento.
2. Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando
sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione
dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione
di quelli previsti dagli articoli 42 e 43 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221.
3. Il ricorso del prefetto o del procuratore della
Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione
nell'albo ha effetto sospensivo. Nel caso di comprovato
difetto di uno o più titoli o dei requisiti prescritti per la
iscrizione nell'albo, la Commissione, in via eccezionale, può
disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non
si applica l'articolo 53 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
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