| 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "venti anni" sono
sostituite dalle parole: "quindici anni";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai
fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come
contributi figurativi i periodi certificati di assistenza a
figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a
parenti, fino al secondo totalmente inabili per affezioni
fisiche o psichiche.".
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