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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29908
DDL2462-0002
Progetto di legge Camera n. 2462 - testo presentato - (DDL12-2462)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2462. TESTIPDL
...C2462.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2462 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Le disposizioni contenute nel
  presente decreto-legge sono tese a garantire la più rapida
  copertura delle molteplici segreterie comunali e provinciali
  di ogni classe attualmente vacanti sul territorio nazionale,
  in relazione alla rilevata necessità ed urgenza di provvedere
  a ciò nel più breve tempo possibile.
    La generale costruzione del provvedimento è finalizzata
  allo snellimento delle procedure concorsuali attraverso
  meccanismi
  che ne prevedono l'avvio e la conclusione anche in sede
  periferica, nonché attraverso l'adeguamento delle procedure di
  concorso per la nomina presso le segreterie di classe terza e
  generali di seconda a quelle previste per la copertura delle
  segreterie generali di classe 1/B e 1/A.
    Con le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo
  in argomento si riafferma, altresì, tenuto conto della
  peculiarità dello  status  e delle funzioni svolte dai
 
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  segretari comunali e provinciali, il sistema già delineato
  dalle norme tuttora vigenti e che si estrinseca proprio nella
  partecipazione in seno agli organismi collegiali dei
  rappresentanti sia dei segretari che degli enti locali.
    E' di particolare rilevanza, tra l'altro, la diretta
  partecipazione dei capi delle amministrazioni locali in
  qualità di componenti delle commissioni giudicatrici di
  concorsi ad unica sede a posti di segreteria di classe terza
  ed a quelli di segreterie generali di classe seconda, 1/B e
  1/A.
    Viene sostanzialmente salvaguardata la necessità di
  assicurare, in forza degli strumenti normativi e delle
  specifiche disposizioni esistenti, un equo contemperamento e
  bilanciamento delle esigenze dei segretari comunali e
  provinciali da una parte e degli organi politico-elettivi
  delle amministrazioni locali dall'altra; i primi, funzionari
  statali garanti della legittimità degli atti e del corretto ed
  efficiente funzionamento della macchina burocratica dei
  rispettivi enti locali, aspirano alla progressione in carriera
  e, quindi, ad accedere a sedi sempre più ambite in base
  all'anzianità ed alla professionalità da ciascuno acquisite, i
  secondi aspirano a garantirsi meccanismi di partecipazione più
  alti e pregnanti nella scelta del segretario.
    La disposizione dettata dall'articolo 1 tende a garantire
  la celerità di espletamento dei concorsi per l'accesso in
  carriera dei segretari comunali.  Infatti, con la previsione
  dello svolgimento di un concorso per soli esami, così come
  avviene per la stragrande maggioranza dei concorsi per
  l'accesso alle pubbliche amministrazioni, si attuano
  pienamente i princìpi di carattere generale indicati dal
  legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 9
  maggio 1994, n. 487.
    Il comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto prevede la
  composizione delle commissioni giudicatrici in conformità al
  principio generale sancito dall'articolo 8, comma 1, lettera
  d),  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni ed integrazioni.
    Con l'articolo 2 viene abrogata la vigente disposizione che
  regolamenta i concorsi per la classe terza, la cui gestione
  accentrata ha evidenziato numerose difficoltà operative alle
  quali si intende porre rimedio.
    Anche alle segreterie comunali di classe terza, così come
  avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A, si
  accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi, svolti
  tuttavia in sede provinciale.  Ai concorsi possono partecipare
  anche i segretari comunali in possesso di un'anzianità di
  servizio di soli due anni, senza, peraltro, acquisire la
  promozione a segretario capo prima del compimento del periodo
  minimo previsto dalla normativa vigente.  Ciò permette di
  ampliare la base di partecipazione dei candidati, garantendo
  la massima copertura delle sedi di classe terza vacanti sul
  territorio nazionale.
    Il comma 6 prevede la composizione delle commissioni
  giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.
    Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di
  stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al
  comma 5.
    Al comma 7 si prevede una disposizione transitoria al fine
  di garantire le procedure concorsuali in atto.
    L'articolo 3 detta la disciplina dei concorsi, per esami,
  per il conseguimento della idoneità necessaria per accedere
  alle segreterie generali di classe seconda, sulla base di
  criteri e modalità demandati ad apposito decreto ministeriale
  da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
  1988, n. 400.
    Il comma 2 stabilisce i princìpi nel rispetto dei quali
  devono essere definiti tali criteri e modalità.
    Di particolare rilievo è la disposizione sancita nel comma
  3, che prevede la composizione delle commissioni giudicatrici
  conformemente al principio generale sancito dall'articolo 8,
  comma 1, lettera  d),  del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Giova rilevare che l'acquisita idoneità non determina  ex
  se l'acquisizione della qualifica di dirigente essendo
  quest'ultima subordinata all'incardinazione presso una
  segreteria generale di seconda classe per effetto dei concorsi
  per soli titoli, a singole sedi, disciplinati dal successivo
  articolo 4.
 
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    Anche alle segreterie generali di classe seconda, così come
  avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A, si
  accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi, svolti
  tuttavia in sede provinciale.  Ai concorsi sono ammessi a
  partecipare, oltre ai segretari comunali già in possesso della
  qualifica di dirigente e che, quindi, concorrono alle sedi
  solo per trasferimento, anche i vice segretari che occupano
  nella pianta organica dei comuni di classe superiore e delle
  province il corrispondente posto, a seguito di appositi
  concorsi, nonché i segretari comunali ed i vice segretari che
  abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che
  l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità
  per esami di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge.
    Il comma 3 dell'articolo 4 prevede, tuttavia, un ulteriore
  limite per i vice segretari, laddove esclude la partecipazione
  degli stessi ai concorsi presso le segreterie dei comuni ove
  prestano servizio.
    Il comma 5 detta la composizione delle commissioni
  giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.
    Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di
  stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al
  comma 4.
    Con il comma 1 dell'articolo 5 sono fatte salve le
  disposizioni dettate dal decreto del Presidente della
  Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento
  delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti
  alla composizione delle commissioni giudicatrici, per le
  quali, così come per quelle previste dagli articoli 2 e 4 del
  presente decreto-legge, valgono le considerazioni svolte in
  premessa relativamente alla partecipazione dei capi delle
  amministrazioni locali e dei segretari comunali e provinciali,
  designati direttamente dal Ministero dell'interno.
    Con il comma 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 11
  del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
  749, nella parte concernente la partecipazione ai concorsi di
  classe prima dei vice segretari generali comunali e
  provinciali.
    Con le disposizioni contenute nell'articolo 6 si intende
  garantire, in ossequio ai princìpi esposti in premessa, la
  partecipazione in forma paritetica, in seno agli organismi
  collegiali sia centrali che periferici, dei rappresentanti dei
  segretari e degli enti locali.  Ciò tenuto conto della
  peculiarità dello  status  e delle funzioni svolte dai
  segretari comunali e provinciali.
    Ai consigli di amministrazione, integrati nella loro
  composizione ai fini della accennata pariteticità, ferme
  restando le competenze previste dalle disposizioni di legge
  vigenti, sono affidati ulteriori pregnanti compiti tra i quali
  emergono quelli relativi alla:
        a)  attribuzione dei giudizi complessivi annuali per
  i segretari comunali e provinciali;
        b)  definizione dei criteri generali per la
  valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di
  segreterie comunali di classe terza e di segreterie generali
  di seconda e prima classe.
    L'articolo 7 dispone l'abolizione delle note di qualifica
  per il personale dei segretari comunali e provinciali, così,
  come previste dagli articoli 31 e seguenti del capo IV del
  regio decreto 21 marzo 1929, n. 371.
    Con tale disposizione si tende a rendere il sistema di
  valutazione per il personale della categoria simile a quello
  degli altri dipendenti dello Stato, creando un meccanismo
  adeguato alla peculiarità del ruolo e delle funzioni dei
  segretari comunali e provinciali.  In sostanza, si attribuisce
  all'organo collegiale di amministrazione la valutazione
  sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal singolo
  funzionario, tenuto conto della dipendenza organica e
  funzionale del personale dei segretari comunali e
  provinciali.
    Il comma 1 dell'articolo 8 prevede la soppressione della
  tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica
  iniziale di segretario comunale, attualmente fissata in lire
  7.500.
    La finalità è di estendere l'esenzione dal pagamento della
  tassa già prevista per tutti i concorsi di ammissione ad
  impieghi pubblici statali, anche per incentivare e
 
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  facilitare la partecipazione di tanti giovani, in specie
  laureati, alla ricerca di prospettive occupazionali.
    Lo stesso comma 1 trasferisce al fondo di cui all'articolo
  42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, l'onere per il pagamento
  delle spese di organizzazione del concorso suddetto che, ai
  sensi di legge, si bandisce ogni anno, e le spese di
  funzionamento delle relative commissioni giudicatrici.
    Il comma 2 eleva a lire 50.000 la tassa di ammissione ai
  concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, già
  fissata in lire 7.500, tranne per quello di ammissione in
  carriera.
    L'elevazione della tassa, a carico, peraltro, di personale
  già in servizio di ruolo, cioè di segretari comunali e
  provinciali oppure di vice segretari di comuni e province in
  possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione
  ai concorsi in argomento, ha anche la finalità di
  disincentivare la partecipazione di soggetti non
  effettivamente interessati, con indubbi risultati di
  snellimento ed accelerazione dei tempi di definizione dei
  procedimenti concorsuali.
    Il comma 3 pone a carico dei fondi provenienti dai diritti
  di segreteria dei comuni e delle province, sussistendone
  l'ampia copertura finanziaria, le somme arretrate dovute
  una tantum  ai segretari comunali titolari di segreteria
  convenzionata o consorziata.  Ciò in relazione all'orientamento
  giurisprudenziale, confermato dal recente parere del Consiglio
  di Stato (parere n. 807/93 del 14 luglio 1993), in ordine
  all'inserimento dell'indennità integrativa
  speciale nella base di calcolo della retribuzione
  mensile aggiuntiva, spettante ai segretari titolari di
  segreteria convenzionata o consorziata.  Questo comporta un
  maggior onere per numerosi enti di modeste dimensioni; onere
  che la norma intende sottrarre ai comuni convenzionati o
  consorziati, limitatamente alle somme arretrate da versare a
  tale titolo.
    Con l'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993, gli
  enti locali versano trimestralmente al bilancio dello Stato il
  10 per cento delle somme introitate per diritti di segreteria
  e di stato civile.
    In sede di prima applicazione numerosi enti, per lo più di
  modeste dimensioni, lamentano di dover versare importi minimi
  (anche pari a lire 2.000), il che comporta numerosi
  adempimenti di tipo amministrativo.
    La norma di cui al comma 5 si propone, quindi, di
  assoggettare all'obbligo del versamento trimestrale solo le
  somme superiori a lire 50.000.  Il versamento di importi
  inferiori diviene obbligatorio solo a chiusura di
  esercizio.
    Ciò comporta indubbi vantaggi per gli enti locali, ma anche
  per le tesorerie provinciali (Banca d'Italia) che non devono
  contabilizzare ad allibrare migliaia di versamenti di importi
  minimi.
    L'introduzione della certificazione si rende necessaria,
  invece, per controllare l'esatto e tempestivo adempimento dei
  versamenti dei diritti, nonché per ottenere un quadro completo
  dell'andamento del fenomeno, che consenta le opportune
  variazioni.
 
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