| 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono soppresse le parole:
"nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata,";
b) la lettera b) è abrogata.
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