| (Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti
di segreteria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario
comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi,
delle indennità e delle spese per il funzionamento delle
commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i
suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza
dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di
segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
della citata legge n. 604 del 1962, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti
di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista
dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le
relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai
segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o
consorziata, in relazione alla inclusione della indennità
integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione
mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.749,
sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di
segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni,
entro il limite massimo di 36 miliardi. Le somme sono
rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati,
previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di apposita,
circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi
pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di
rimborso da parte degli enti interessati di somme
complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è
ridotto proporzionalmente.
4. All'onere di lire 36.007.000.000, derivante dal
presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al
capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del
Pag. 15
bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a lire
36.000.000.000 e quanto a lire 7.000.000, rispettivamente,
agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del
tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. I versamenti trimestrali di cui al comma 1
devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore
a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono
effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia
minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun
esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno,
da emanarsi entro il 15 giugno 1995, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province
d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità
relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione
riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento
dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare
al Ministero dell'interno, ed i termini di detto
adempimento".
| |