| Onorevoli Colleghi! -- L'attività produttiva agricola
è caratterizzata da elementi estranei agli altri settori
produttivi. La precarietà e l'estesa mobilità dei rapporti di
lavoro nonché la particolare configurazione delle aziende - la
cui produttività è peraltro subordinata al genere delle
colture praticate e al condizionamento climatico - sono tutti
fattori che giustificano, anche nell'ambito previdenziale, una
disciplina autonoma e diversificata.
Tali diversità hanno infatti determinato sin dall'origine
un sistema di intervento differenziato sia nel settore
dell'accertamento e della riscossione contributiva, sia in
quello dell'accertamento e della certificazione delle
posizioni assicurative dei lavoratori.
L'esigenza di una razionalizzazione del sistema
previdenziale finalizzata ad eliminare
distorsioni e duplicazioni organizzative, se pur
condivisibile, non deve però prescindere da una "realtà
agricola" che necessita di una propria autonomia e di una
specifica normativa regolamentare.
La presente proposta di legge, al fine di contemperare
questa esigenza, si prefigge di razionalizzare le procedure in
atto, di istituire un apposito ente la cui struttura sia
conforme alla normativa sugli enti pubblici di previdenza
obbligatoria introdotta dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e di rendere più trasparenti le procedure di
accertamento delle posizioni assicurative dei lavoratori.
In questo contesto è stata prevista, a seguito della
soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati,
prevista dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, il contestuale passaggio delle sue
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funzioni e del suo personale al nuovo ente denominato
Istituto nazionale per la previdenza agricola.
In conformità a quanto previsto dal richiamato decreto
legislativo n. 479 del 1994 l'Istituto per la previdenza
agricola sarà amministrato da un consiglio di indirizzo e
vigilanza composto dai rappresentanti delle parti sociali e da
un consiglio di amministrazione composto da esperti nominati
dalla pubblica amministrazione, al quale è demandato il
compito dell'effettiva gestione.
Il nuovo Istituto avrà una articolazione operativa a
livello provinciale che sarà controllata da appositi comitati
ai quali è demandata la competenza di decidere in unico grado
i ricorsi presentati sia dai datori di lavoro avverso
l'accertamento dei contributi, sia dai lavoratori subordinati
in ordine alle loro posizioni assicurative, sia dai lavoratori
autonomi avverso i provvedimenti concernenti il riconoscimento
della loro qualifica.
Le attuali procedure di accertamento delle posizioni dei
lavoratori agricoli subordinati sono rese più trasparenti in
quanto la formazione degli elenchi anagrafici viene effettuata
direttamente dal nuovo Istituto in base alle denunce dei
datori di lavoro ed ai controlli degli atti del collocamento.
Alle commissioni circoscrizionali verrà riconosciuto un potere
di controllo che si estrinseca nella formulazione di un
parere.
In materia di avviamento al lavoro e, più in generale di
occupazione, viene attribuito al nuovo ente il compito di
svolgere l'attività di osservatorio del mercato del lavoro
nello specifico settore agricolo. E' previsto al riguardo che
tale compito venga svolto in collaborazione ed in connessione
con la competente direzione generale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
Per quanto concerne il finanziamento dell'Istituto per la
previdenza agricola, lo stesso viene effettuato tramite
prelievo sui contributi riscossi che verranno poi ripartiti
pro quota agli enti interessati.
Entrando nel dettaglio della proposta, l'articolo 1 prevede
l'istituzione dell'Istituto per la previdenza agricola (INPA)
al quale viene riconosciuta l'iscrizione nella parte I della
tabella allegata alla legge n. 70 del 1975.
L'articolo 2 definisce le competenze del nuovo Istituto.
L'articolo 3 prevede l'istituzione presso l'INPA di un
osservatorio del mercato del lavoro agricolo, che deve operare
in stretta connessione con la competente direzione generale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'articolo 4 prevede che l'Istituto finanzi le proprie
attività gestionali con un prelievo sui contributi
riscossi.
L'articolo 5 dispone il trasferimento delle funzioni dello
SCAU, a far data dal 1^ luglio 1995, all'INPA.
Gli articoli da 6 a 12 definiscono gli organi
dell'Istituto, la loro composizione e le relative competenze.
In particolare, l'articolo 10 prevede l'istituzione a livello
provinciale di appositi comitati ai quali viene riconosciuta
la competenza a decidere in unico grado i ricorsi di cui agli
articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
L'articolo 13 estende all'Istituto l'applicazione delle
norme introdotte dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, per l'INPS e
l'INAIL, riguardanti le procedure di controllo, le competenze
dirigenziali, la mobilità, la possibilità di individuare e
realizzare progetti speciali.
L'articolo 14 prevede per gli operai agricoli a tempo
indeterminato l'anticipazione delle indennità temporanee di
natura economica da parte del datore di lavoro, che di
conseguenza potrà operare il conguaglio di quanto anticipato
sui versamenti contributivi di sua spettanza.
L'articolo 15 riconosce al consiglio di indirizzo e
vigilanza il potere di determinare le procedure relative
all'accertamento e riscossione dei contributi.
L'articolo 16 attribuisce all'INPA il compito di compilare
gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo
determinato previa richiesta di un parere alle commissioni
circoscrizionali per la manodopera agricola.
L'articolo 17 sopprime le commissioni provinciali previste
dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
L'articolo 18 stabilisce la data di entrata in vigore del
provvedimento.
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