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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29922
DDL2463-0002
Progetto di legge Camera n. 2463 - testo presentato - (DDL12-2463)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2463. TESTIPDL
...C2463.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2463 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'attività produttiva agricola
  è caratterizzata da elementi estranei agli altri settori
  produttivi.  La precarietà e l'estesa mobilità dei rapporti di
  lavoro nonché la particolare configurazione delle aziende - la
  cui produttività è peraltro subordinata al genere delle
  colture praticate e al condizionamento climatico - sono tutti
  fattori che giustificano, anche nell'ambito previdenziale, una
  disciplina autonoma e diversificata.
    Tali diversità hanno infatti determinato sin dall'origine
  un sistema di intervento differenziato sia nel settore
  dell'accertamento e della riscossione contributiva, sia in
  quello dell'accertamento e della certificazione delle
  posizioni assicurative dei lavoratori.
    L'esigenza di una razionalizzazione del sistema
  previdenziale finalizzata ad eliminare
  distorsioni e duplicazioni organizzative, se pur
  condivisibile, non deve però prescindere da una "realtà
  agricola" che necessita di una propria autonomia e di una
  specifica normativa regolamentare.
    La presente proposta di legge, al fine di contemperare
  questa esigenza, si prefigge di razionalizzare le procedure in
  atto, di istituire un apposito ente la cui struttura sia
  conforme alla normativa sugli enti pubblici di previdenza
  obbligatoria introdotta dal decreto legislativo 30 giugno
  1994, n. 479, e di rendere più trasparenti le procedure di
  accertamento delle posizioni assicurative dei lavoratori.
    In questo contesto è stata prevista, a seguito della
  soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati,
  prevista dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n.
  724, il contestuale passaggio delle sue
 
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  funzioni e del suo personale al nuovo ente denominato
  Istituto nazionale per la previdenza agricola.
    In conformità a quanto previsto dal richiamato decreto
  legislativo n. 479 del 1994 l'Istituto per la previdenza
  agricola sarà amministrato da un consiglio di indirizzo e
  vigilanza composto dai rappresentanti delle parti sociali e da
  un consiglio di amministrazione composto da esperti nominati
  dalla pubblica amministrazione, al quale è demandato il
  compito dell'effettiva gestione.
    Il nuovo Istituto avrà una articolazione operativa a
  livello provinciale che sarà controllata da appositi comitati
  ai quali è demandata la competenza di decidere in unico grado
  i ricorsi presentati sia dai datori di lavoro avverso
  l'accertamento dei contributi, sia dai lavoratori subordinati
  in ordine alle loro posizioni assicurative, sia dai lavoratori
  autonomi avverso i provvedimenti concernenti il riconoscimento
  della loro qualifica.
    Le attuali procedure di accertamento delle posizioni dei
  lavoratori agricoli subordinati sono rese più trasparenti in
  quanto la formazione degli elenchi anagrafici viene effettuata
  direttamente dal nuovo Istituto in base alle denunce dei
  datori di lavoro ed ai controlli degli atti del collocamento.
  Alle commissioni circoscrizionali verrà riconosciuto un potere
  di controllo che si estrinseca nella formulazione di un
  parere.
    In materia di avviamento al lavoro e, più in generale di
  occupazione, viene attribuito al nuovo ente il compito di
  svolgere l'attività di osservatorio del mercato del lavoro
  nello specifico settore agricolo.  E' previsto al riguardo che
  tale compito venga svolto in collaborazione ed in connessione
  con la competente direzione generale del Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale.
    Per quanto concerne il finanziamento dell'Istituto per la
  previdenza agricola, lo stesso viene effettuato tramite
  prelievo sui contributi riscossi che verranno poi ripartiti
  pro quota  agli enti interessati.
    Entrando nel dettaglio della proposta, l'articolo 1 prevede
  l'istituzione dell'Istituto per la previdenza agricola (INPA)
  al quale viene riconosciuta l'iscrizione nella parte I della
  tabella allegata alla legge n. 70 del 1975.
    L'articolo 2 definisce le competenze del nuovo Istituto.
    L'articolo 3 prevede l'istituzione presso l'INPA di un
  osservatorio del mercato del lavoro agricolo, che deve operare
  in stretta connessione con la competente direzione generale
  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    L'articolo 4 prevede che l'Istituto finanzi le proprie
  attività gestionali con un prelievo sui contributi
  riscossi.
    L'articolo 5 dispone il trasferimento delle funzioni dello
  SCAU, a far data dal 1^ luglio 1995, all'INPA.
    Gli articoli da 6 a 12 definiscono gli organi
  dell'Istituto, la loro composizione e le relative competenze.
  In particolare, l'articolo 10 prevede l'istituzione a livello
  provinciale di appositi comitati ai quali viene riconosciuta
  la competenza a decidere in unico grado i ricorsi di cui agli
  articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
  n. 375.
    L'articolo 13 estende all'Istituto l'applicazione delle
  norme introdotte dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, per l'INPS e
  l'INAIL, riguardanti le procedure di controllo, le competenze
  dirigenziali, la mobilità, la possibilità di individuare e
  realizzare progetti speciali.
    L'articolo 14 prevede per gli operai agricoli a tempo
  indeterminato l'anticipazione delle indennità temporanee di
  natura economica da parte del datore di lavoro, che di
  conseguenza potrà operare il conguaglio di quanto anticipato
  sui versamenti contributivi di sua spettanza.
    L'articolo 15 riconosce al consiglio di indirizzo e
  vigilanza il potere di determinare le procedure relative
  all'accertamento e riscossione dei contributi.
    L'articolo 16 attribuisce all'INPA il compito di compilare
  gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo
  determinato previa richiesta di un parere alle commissioni
  circoscrizionali per la manodopera agricola.
    L'articolo 17 sopprime le commissioni provinciali previste
  dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
    L'articolo 18 stabilisce la data di entrata in vigore del
  provvedimento.
 
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