| (Istituzione dell'Istituto nazionale
per la previdenza agricola).
1. E' istituito, con effetto dal 1^ luglio 1995, l'Istituto
nazionale per la previdenza agricola (INPA), ente di diritto
pubblico iscritto nella parte I della tabella allegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70. L'Istituto è inserito nella
tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
2. L'INPA è sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Esso ha sede in Roma ed è organizzato su base territoriale
attraverso strutture periferiche.
3. L'INPA, nel quadro della politica economica generale,
adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità
e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria
organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva
acquisizione dei contributi ed erogazione delle
prestazioni.
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