| (Funzioni dell'Istituto).
1. L'INPA provvede:
a) all'accertamento delle posizioni assicurative
dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori
agricoli a titolo principale, degli operai agricoli a tempo
determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e
piccoli coloni;
b) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe
centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro
agricolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375;
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c) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe
dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
d) alla determinazione, all'accertamento e alla
riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti per i lavoratori dipendenti e per i compartecipanti
familiari e piccoli coloni;
e) alla ripartizione dei contributi riscossi tra le
gestioni previdenziali ed assistenziali;
f) alla vigilanza sull'applicazione delle
disposizioni di legge in materia di previdenza sociale in
agricoltura;
g) alla certificazione delle situazioni, delle
posizioni assicurative e delle qualifiche, rientranti nei
compiti e nei poteri di accertamento dell'Istituto stesso.
2. L'INPA riscuote i contributi di cui all'articolo 11,
primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, in base ad
elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali e
professionali, soggetti a verifica periodica da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto
delle disposizioni degli statuti delle organizzazioni
stesse.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'INPA rientra anche la
gestione di forme di previdenza integrativa e complementare
nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o
regolamenti e sulla base di bilanci separati. Alla gestione
finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16
della legge 12 agosto 1974, n.370.
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