| (Osservatorio del mercato del lavoro
in agricoltura).
1. L'INPA svolge la funzione di osservatorio del mercato
del lavoro in agricoltura, in coordinazione ed in collegamento
con la direzione generale per l'osservatorio del mercato del
lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dall'articolo 8 della legge 28 febbraio
1987, n.56.
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2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1
l'INPA:
a) programma ed organizza le rilevazioni generali
sullo stato dell'occupazione nel settore agricolo, nonché sui
flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle
previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti
della popolazione studentesca, anche in rapporto alle analoghe
rilevazioni promosse nell'ambito dell'Unione europea;
b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche
effettuate ai vari livelli territoriali;
c) elabora stime, proiezioni e previsioni
sull'andamento del mercato del lavoro in agricoltura;
d) fornisce le informazioni di cui alle lettere
a), b) e c) alla direzione generale per
l'osservatorio del mercato del lavoro, istituita presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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