| (Presidente).
1. Il presidente dell'INPA è nominato con le procedure
previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dall'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione
del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'INPA ed
esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il consiglio di indirizzo e
vigilanza ed il consiglio di amministrazione;
b) predispone l'ordine del giorno degli argomenti
da sottoporre agli organi di cui alla lettera a);
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di
tutti gli organi collegiali dell'INPA.
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