| (Consiglio di indirizzo e vigilanza).
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con le
procedure di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Il consiglio è composto, oltre che dal presidente
dell'INPA, che lo presiede, da dodici membri, dei quali la
metà in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei lavoratori autonomi.
3. Spetta al consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) proporre al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del
direttore generale;
b) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e
le eventuali variazioni a questi ultimi;
c) deliberare, sulla base di un programma
pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali
dell'attività dell'Istituto, verificandone i risultati;
d) avanzare proposte in materia di contributi e
prestazioni del settore agricolo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
e) decidere in ordine alle modalità di riscossione
dei contributi;
f) decidere in ordine ai provvedimenti di
sospensione adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
lettera a);
g) deliberare la costituzione dei fondi integrativi
e complementari.
| |