| (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con le
procedure di cui all'articolo 3,
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comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente dell'INPA, che lo presiede, e da quattro esperti in
materie attinenti ai compiti dell'INPA, scelti tra persone
dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di
indiscussa moralità.
3. Le funzioni di componente del consiglio di
amministrazione sono incompatibili con quelle di componente
del consiglio di indirizzo e vigilanza.
4. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria assumendo i
provvedimenti di carattere generale attinenti l'organizzazione
dell'INPA.
5. Spetta, in particolare, al consiglio di
amministrazione:
a) predisporre i piani pluriennali, il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo;
b) deliberare i piani di impiego dei fondi
disponibili, secondo le procedure di cui all'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e
fissare i criteri generali per i piani di investimento e
disinvestimento;
c) deliberare il regolamento organico del
personale, l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica
dell'INPA, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette
trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una
relazione sulle attività svolte con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché
qualsiasi altra relazione richiesta dal consiglio di indirizzo
e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nelle sfere di
competenza degli altri organi dell'INPA.
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