| (Comitati provinciali).
1. In ogni capoluogo di provincia, presso l'ufficio
provinciale dell'INPA, è istituito un comitato provinciale
composto da:
a) il dirigente dell'Ispettorato provinciale del
lavoro, in qualità di presidente;
b) il dirigente dell'ufficio provinciale
dell'INPA;
c) un rappresentante dell'INPS;
d) un rappresentante dell'INAIL;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
agricoli;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi agricoli.
2. Qualora nel corso delle votazioni si ottenga un
risultato di parità, prevale il voto del presidente.
3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
funzionario dell'INPA.
4. I comitati provinciali sono costituiti con decreto del
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione territorialmente competente. I membri di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1 sono nominati su
designazione delle rispettive organizzazioni sindacali
agricole più rappresentative operanti nella provincia.
5. Il comitato provinciale:
a) decide i ricorsi in unico grado di cui agli
articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375. Il direttore del competente ufficio provinciale
dell'INPA può sospendere la decisione del comitato qualora si
evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il
provvedimento di sospensione deve essere adottato dal
direttore entro cinque giorni e sottoposto al consiglio di
indirizzo e vigilanza il quale, entro novanta giorni, decide o
l'esecuzione
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della decisione o il suo annullamento. Decorso tale
termine la decisione diviene comunque esecutiva;
b) mantiene contatti periodici con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
e con gli enti di patronato al fine di fornire informazioni
sull'attività dell'Istituto nell'ambito provinciale e di
raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti
organismi;
c) presenta periodicamente al consiglio di
amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed
agli obiettivi da perseguire nell'ambito della provincia;
d) svolge i compiti ad esso assegnati dal consiglio
di amministrazione dell'INPA;
e) mantiene il collegamento con i competenti organi
della pubblica amministrazione ai fini del coordinamento e
della reciproca informazione in ordine all'attività ed agli
orientamenti nei settori della previdenza, dell'assistenza
sociale e dell'occupazione in agricoltura.
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