Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29932
DDL2463-0012
Progetto di legge Camera n. 2463 - testo presentato - (DDL12-2463)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2463. TESTIPDL
...C2463.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 9 Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2463 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Comitati provinciali). 
    1.  In ogni capoluogo di provincia, presso l'ufficio
  provinciale dell'INPA, è istituito un comitato provinciale
  composto da:
        a)  il dirigente dell'Ispettorato provinciale del
  lavoro, in qualità di presidente;
        b)  il dirigente dell'ufficio provinciale
  dell'INPA;
        c)  un rappresentante dell'INPS;
        d)  un rappresentante dell'INAIL;
        e)  tre rappresentanti delle organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
  agricoli;
        f)  tre rappresentanti delle organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e
  dei lavoratori autonomi agricoli.
    2.  Qualora nel corso delle votazioni si ottenga un
  risultato di parità, prevale il voto del presidente.
    3.  Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
  funzionario dell'INPA.
    4.  I comitati provinciali sono costituiti con decreto del
  direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione territorialmente competente.  I membri di cui alle
  lettere  e)  ed  f)  del comma 1 sono nominati su
  designazione delle rispettive organizzazioni sindacali
  agricole più rappresentative operanti nella provincia.
    5.  Il comitato provinciale:
        a)  decide i ricorsi in unico grado di cui agli
  articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
  n. 375.  Il direttore del competente ufficio provinciale
  dell'INPA può sospendere la decisione del comitato qualora si
  evidenzino profili di illegittimità.  In tal caso il
  provvedimento di sospensione deve essere adottato dal
  direttore entro cinque giorni e sottoposto al consiglio di
  indirizzo e vigilanza il quale, entro novanta giorni, decide o
  l'esecuzione
 
                              Pag. 10
 
  della decisione o il suo annullamento.  Decorso tale
  termine la decisione diviene comunque esecutiva;
        b)  mantiene contatti periodici con le
  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
  e con gli enti di patronato al fine di fornire informazioni
  sull'attività dell'Istituto nell'ambito provinciale e di
  raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti
  organismi;
        c)  presenta periodicamente al consiglio di
  amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed
  agli obiettivi da perseguire nell'ambito della provincia;
        d)  svolge i compiti ad esso assegnati dal consiglio
  di amministrazione dell'INPA;
        e)  mantiene il collegamento con i competenti organi
  della pubblica amministrazione ai fini del coordinamento e
  della reciproca informazione in ordine all'attività ed agli
  orientamenti nei settori della previdenza, dell'assistenza
  sociale e dell'occupazione in agricoltura.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2463 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2463 TOTPAG=0013 TOTDOC=0020 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=246300 00 FASCIDC=12DDL2463 SORTNAV=0246300 000 00000 ZZDDLC2463 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati