| (Collegio dei sindaci).
1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui
all'articolo 2403 del codice civile ed è composto da cinque
membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e due in rappresentanza del
Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del
tesoro svolge le funzioni di presidente.
2. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata
dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n.
88.
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