| (Accertamento dei lavoratori agricoli).
1. L'INPA compila, in conformità agli atti del collocamento
e delle denunce contributive, gli elenchi nominativi
principali e suppletivi degli operai a tempo determinato.
2. I provvedimenti adottati e le comunicazioni effettuate a
norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di
avviamento al lavoro e di cessazione di attività devono essere
trasmessi in copia, entro quattro giorni, all'INPA a cura
delle sezioni competenti dell'ufficio del lavoro e della
massima occupazione.
3. L'INPA compila gli elenchi nominativi dei
compartecipanti familiari e dei piccoli coloni secondo le
modalità previste dall'articolo 7, commi secondo e terzo, del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
4. Gli elenchi compilati a norma dei commi 1 e 3 sono
pubblicati, previo parere motivato delle commissioni
circoscrizionali per la manodopera agricola, da esprimersi
entro il termine inderogabile di quindici giorni dalla
richiesta, nell'albo pretorio del comune, su richiesta
dell'INPA. Della pubblicazione viene data notizia a cura del
comune a mezzo di pubbliche affissioni.
5. Gli elenchi principali e quelli suppletivi sono
pubblicati, rispettivamente, entro il 31 marzo di ciascun
anno, ed entro venti giorni dalla fine di ciascun
trimestre.
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