| (Fondo per l'occupazione)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, un Fondo per la formazione, il lavoro e il
risanamento ambientale, allo scopo di finanziare i
provvedimenti e i progetti di cui agli articoli 2 e 3.
2. La dotazione del Fondo è stabilita, per l'anno 1995, in
lire 15.000 miliardi. A partire dall'anno 1996, l'ammontare
dei conferimenti al Fondo sarà determinato annualmente con la
legge finanziaria. Alla dotazione e ai conferimenti predetti
si aggiungono gli stanziamenti relativi alla fiscalizzazione
degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, nonché
eventuali contributi delle regioni.
3. Il Fondo è suddiviso in due quote:
a) una quota del 20 per cento è destinata agli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, da effettuarsi da
parte delle amministrazioni centrali. Tale quota è ripartita
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE); alle riunioni del CIPE che hanno per oggetto tale
ripartizione partecipano, con diritto di voto, i Ministri
dell'ambiente, della pubblica istruzione e per i beni
culturali e ambientali;
b) una quota dell'80 per cento è ripartita tra le
commissioni regionali per l'impiego, sulla base del numero
complessivo
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dei disoccupati, degli iscritti alle liste di mobilità e
dei lavoratori ammessi al trattamento straordinario di
integrazione salariale, presenti nei rispettivi territori
regionali.
4. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre
1994, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo che disciplini le
modalità di utilizzazione, da parte delle commissioni
regionali per l'impiego, degli stanziamenti relativi alla
fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributi,
in conformità ai princìpi di cui all'articolo 2.
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