| (Revisione degli importi dei canoni di concessione per le
emittenti televisive in ambito nazionale).
1. I titolari delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale, nonché tutti i soggetti che
eserciscono impianti di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, ai sensi dell'articolo 11, commi 2- bis e 3,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono
tenuti al pagamento di un canone annuo nella misura di lire 50
milioni per ogni bacino di utenza previsto dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive.
2. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato
ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in
relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi
nel triennio precedente.
3. Sino alla entrata in vigore del nuovo piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva, di cui all'articolo 3, comma 1, del decretolegge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi, 1 e 2 del presente articolo, i
bacini di utenza coincidono con il territorio delle singole
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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