| (Canoni di concessione per le emittenti
televisive in ambito locale).
1. I titolari delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale
Pag. 4
sono tenuti al pagamento di un canone annuo nella misura
fissa di lire 10 milioni, oltre a lire 1 milione per ciascuna
provincia servita. Per provincia servita si intende quella in
cui è irradiato il segnale dell'emittente da impianti
destinati appositamente ad effettuare tale servizio e nella
quale la stessa emittente, nelle schede tecniche allegate alla
domanda di concessione, ha dichiarato di operare.
2. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato
ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in
relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi
nel triennio precedente.
3. Ai fini della determinazione del canone per le emittenti
televisive in ambito locale il riferimento alle province
servite ha effetto anche successivamente alla entrata in
vigore del nuovo piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422.
4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di incentivare forme di
collaborazione tra le emittenti televisive locali, i consorzi
costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto
1990, n. 223, sono esentati dal pagamento del canone annuale
per l'autorizzazione alle trasmissioni di programmi in
contemporanea.
5. Il canone annuale di concessione per le emittenti
televisive in ambito locale è determinato, a decorrere dal
1995, nella misura di cui al comma 1. Esso dovrà essere
corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno. In sede di
prima applicazione della presente legge il canone dovuto per
l'anno 1995 è versato entro il 30 giugno dello stesso anno ed
è determinato in proporzione ai mesi successivi alla data di
ricevimento, da parte delle emittenti, del provvedimento di
concessione. Per l'anno 1994 le emittenti televisive in ambito
locale non sono tenute a corrispondere alcun canone di
concessione.
6. In conseguenza delle previsioni di cui al comma 5 i
provvedimenti di concessione
Pag. 5
per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito
locale rilasciati dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni sono conseguentemente modificati con decreto
dello stesso Ministro, che provvede anche a rideterminare gli
importi dovuti da ciascun titolare di concessione.
| |