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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29944
DDL2464-0004
Progetto di legge Camera n. 2464 - testo presentato - (DDL12-2464)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2464. TESTIPDL
...C2464.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2464 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Canoni di concessione per le emittenti
                televisive in ambito locale).
    1.  I titolari delle concessioni per la radiodiffusione
  televisiva in ambito locale
 
                               Pag. 4
 
  sono tenuti al pagamento di un canone annuo nella misura
  fissa di lire 10 milioni, oltre a lire 1 milione per ciascuna
  provincia servita.  Per provincia servita si intende quella in
  cui è irradiato il segnale dell'emittente da impianti
  destinati appositamente ad effettuare tale servizio e nella
  quale la stessa emittente, nelle schede tecniche allegate alla
  domanda di concessione, ha dichiarato di operare.
    2.  L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato
  ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in
  relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi
  nel triennio precedente.
    3.  Ai fini della determinazione del canone per le emittenti
  televisive in ambito locale il riferimento alle province
  servite ha effetto anche successivamente alla entrata in
  vigore del nuovo piano nazionale di assegnazione delle
  frequenze per la radiodiffusione televisiva, di cui
  all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
  1993, n. 422.
    4.  Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, al fine di incentivare forme di
  collaborazione tra le emittenti televisive locali, i consorzi
  costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto
  1990, n. 223, sono esentati dal pagamento del canone annuale
  per l'autorizzazione alle trasmissioni di programmi in
  contemporanea.
    5.  Il canone annuale di concessione per le emittenti
  televisive in ambito locale è determinato, a decorrere dal
  1995, nella misura di cui al comma 1.  Esso dovrà essere
  corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno.  In sede di
  prima applicazione della presente legge il canone dovuto per
  l'anno 1995 è versato entro il 30 giugno dello stesso anno ed
  è determinato in proporzione ai mesi successivi alla data di
  ricevimento, da parte delle emittenti, del provvedimento di
  concessione.  Per l'anno 1994 le emittenti televisive in ambito
  locale non sono tenute a corrispondere alcun canone di
  concessione.
    6.  In conseguenza delle previsioni di cui al comma 5 i
  provvedimenti di concessione
 
                               Pag. 5
 
  per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito
  locale rilasciati dal Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni sono conseguentemente modificati con decreto
  dello stesso Ministro, che provvede anche a rideterminare gli
  importi dovuti da ciascun titolare di concessione.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2464 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2464 TOTPAG=0007 TOTDOC=0006 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=028 PAGFIN=0005 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=246400 00 FASCIDC=12DDL2464 SORTNAV=0246400 000 00000 ZZDDLC2464 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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