| (Misure di sostegno della emittenza televisiva
locale).
1. Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da
persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito
imponibile, entro il periodo di imposta successivo a quello di
realizzo, se investite per finanziare produzioni televisive
direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di
concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici
e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero
l'acquisizione di quote e partecipazioni nelle società
titolari di emittenti televisive locali.
2. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per i contributi in conto interessi a carico del
bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo
del settore della stampa quotidiana e periodica, ai sensi
degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, è integrato nella misura
di lire 40 miliardi annui per il quinquennio 1996-2000 per la
concessione di finanziamenti agevolati per ristrutturazioni
economico-produttive delle emittenti televisive locali
titolari di concessione, nonché per il finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo
per integrare e coordinare le disposizioni in favore
dell'editoria con quelle per la emittenza televisiva locale,
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secondo l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) privilegiare la introduzione delle nuove
tecnologie trasmissive, quali ad esempio il cavo ed il
satellite, affinché le emittenti locali partecipino alla
realizzazione di reti di comunicazione interattive e
multimediale su base territoriale;
b) introdurre incentivi e agevolazioni fiscali, tra
i quali la fiscalizzazione degli oneri sociali, per i
dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato secondo il contratto collettivo nazionale di
lavoro e, in particolare, per le assunzioni di addetti alla
realizzazione di programmi informativi nonché di figure
specializzate nell'uso delle nuove tecnologie;
c) armonizzare le disposizioni per la erogazione
dei contributi destinati allo sviluppo del settore della
stampa quotidiana e periodica, con programmi di
ristrutturazione economico-produttiva propri del settore
televisivo locale;
d) introdurre agevolazioni creditizie e fiscali
atte a promuovere la costituzione di società nelle quali siano
conferite più emittenti titolari di concessione televisiva in
ambito locale;
e) prevedere norme anche regolamentari, improntate
ai princìpi della trasparenza e della verifica della
utilizzazione dei finanziamenti, per la disciplina delle
procedure di richiesta e di erogazione degli interventi.
4. All'onere derivante dalla integrazione del fondo di cui
al comma 2 si provvede annualmente con gli introiti derivanti
dai canoni di concessione dovuti dalla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, nella misura del 50 per
cento del totale del canone da essa versato allo Stato, dai
concessionari privati televisivi in ambito nazionale e dai
soggetti che comunque eserciscono impianti di radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale, nonché dai concessionari
televisivi in ambito locale.
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