| (Società nazionali e locali per l'installazione e
l'esercizio degli impianti di trasmissione).
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni affida
in concessione l'installazione e l'esercizio degli impianti e
dei collegamenti di radiodiffusione necessari per la
trasmissione dei programmi radiotelevisivi nazionali e,
nell'ambito di ciascuna regione, dei programmi radiotelevisivi
regionali e locali, a società per azioni appositamente
costituite. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
rilascia le concessioni per l'installazione e l'esercizio
degli impianti e dei collegamenti di radiodiffusione necessari
per la trasmissione dei programmi radiotelevisivi in ambito
regionale, sentite le regioni interessate.
2. Le società di cui al comma 1 sono costituite,
rispettivamente, in ambito nazionale per gli impianti della
concessionaria pubblica e dei concessionari privati
radiotelevisivi nazionali e in ambito regionale per gli
impianti dei concessionari radiotelevisivi locali.
3. I titolari di concessione in ambito locale che non
intendono avvalersi delle società di cui al comma 2 possono
proseguire nell'esercizio degli impianti di
radiodiffusione.
4. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano ogni
attribuzione conferita dalla presente legge alle regioni è da
intendersi attribuita alle suddette province.
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