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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2995
DDL0182-0004
Progetto di legge Camera n. 182 - testo presentato - (DDL12-182)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C182. TESTIPDL
...C182.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. FONDO PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E IL RISANAMENTO AMBIENTALE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC182 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Attività delle commissioni regionali
                       per l'impiego).
    1.  Le commissioni regionali per l'impiego e i
  corrispondenti organi esistenti nelle regioni a statuto
  speciale redigono un bilancio della situazione sociale e
  occupazionale della regione, precisando la situazione
  occupazionale esistente, i progetti approvati a quelli che
  potenzialmente possono essere avviati, e fornendo una
  previsione del loro impatto sociale e occupazionale.  Le
  commissioni formulano altresì un piano per l'occupazione, in
  relazione ai compiti loro attribuiti dalla presente legge ed
  ai progetti redatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
  1, per le finalità di cui all'articolo 4.
    2.  Le imprese che a qualsiasi titolo godono di
  trasferimenti di denaro da parte dello Stato o di enti
  pubblici o ricevono commesse pubbliche, devono fornire i dati
  relativi in un prospetto allegato al bilancio, unitamente ad
  un quadro dell'incremento occupazionale da essi determinato e
  alle previsioni relative all'anno successivo.
    3.  Le commissioni regionali per l'impiego possono:
        a)  contrattare con le imprese un imponibile di mano
  d'opera, in relazione ai
 
                               Pag. 5
 
  trasferimenti e alle commesse di cui al comma 2;
        b)  modulare, sulla base di criteri generali
  determinati dal CIPE, la fiscalizzazione degli oneri sociali e
  gli sgravi contributivi in maniera tale:
        1) da non aumentare la massa globale dei contributi
  dovuti dalle imprese, nel caso di un aumento del numero degli
  addetti a fronte di riduzione di orario a parità di salario,
  concordate nei contratti aziendali;
        2) da ridurre in maniera decrescente per un triennio
  gli oneri sociali sopportati dalle aziende che hanno
  concordato riduzioni di orario ai sensi del numero 1).
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-182 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0182 TOTPAG=0013 TOTDOC=0010 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=013 PAGFIN=0005 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=018200 00 FASCIDC=12DDL0182 SORTNAV=0018200 000 00000 ZZDDLC182 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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