| (Attività delle commissioni regionali
per l'impiego).
1. Le commissioni regionali per l'impiego e i
corrispondenti organi esistenti nelle regioni a statuto
speciale redigono un bilancio della situazione sociale e
occupazionale della regione, precisando la situazione
occupazionale esistente, i progetti approvati a quelli che
potenzialmente possono essere avviati, e fornendo una
previsione del loro impatto sociale e occupazionale. Le
commissioni formulano altresì un piano per l'occupazione, in
relazione ai compiti loro attribuiti dalla presente legge ed
ai progetti redatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, per le finalità di cui all'articolo 4.
2. Le imprese che a qualsiasi titolo godono di
trasferimenti di denaro da parte dello Stato o di enti
pubblici o ricevono commesse pubbliche, devono fornire i dati
relativi in un prospetto allegato al bilancio, unitamente ad
un quadro dell'incremento occupazionale da essi determinato e
alle previsioni relative all'anno successivo.
3. Le commissioni regionali per l'impiego possono:
a) contrattare con le imprese un imponibile di mano
d'opera, in relazione ai
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trasferimenti e alle commesse di cui al comma 2;
b) modulare, sulla base di criteri generali
determinati dal CIPE, la fiscalizzazione degli oneri sociali e
gli sgravi contributivi in maniera tale:
1) da non aumentare la massa globale dei contributi
dovuti dalle imprese, nel caso di un aumento del numero degli
addetti a fronte di riduzione di orario a parità di salario,
concordate nei contratti aziendali;
2) da ridurre in maniera decrescente per un triennio
gli oneri sociali sopportati dalle aziende che hanno
concordato riduzioni di orario ai sensi del numero 1).
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