| (Concessione per l'esercizio e l'installazione di
impianti).
1. La concessione di cui all'articolo 1 ha per oggetto
l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti
di diffusione
Pag. 4
e di collegamento previsti dai piani di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva. La
concessione in ambito regionale ha per oggetto esclusivamente
gli impianti siti nel territorio della regione e può essere
rilasciata unicamente a società aventi sede nel territorio
regionale.
2. Le società concessionarie ai sensi della presente legge,
d'intesa con il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, svolgono attività di ricerca e
sperimentazione per l'introduzione di nuove tecnologie
trasmissive. Le stesse società possono promuovere forme di
collaborazione con il gestore pubblico di telecomunicazione al
fine di ottimizzare e razionalizzare la distribuzione dei
segnali radiotelevisivi.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, nonché quelle vigenti sulle
concessioni di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico di
cui al libro IV del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Le
procedure per la presentazione della domanda di concessione e
per il rilascio della stessa sono definite dal regolamento di
cui all'articolo 5. Le emittenti radiotelevisive locali che
non intendono avvalersi delle società eventualmente costituite
al livello regionale debbono darne comunicazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure e le
modalità previste nello stesso regolamento.
4. La concessione ha durata ventennale.
5. I soggetti titolari di concessione di cui all'articolo 1
non possono essere titolari di concessione radiotelevisiva.
| |