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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29950
DDL2465-0004
Progetto di legge Camera n. 2465 - testo presentato - (DDL12-2465)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2465. TESTIPDL
...C2465.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2465 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Concessione per l'esercizio e l'installazione di
                          impianti).
    1.  La concessione di cui all'articolo 1 ha per oggetto
  l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti
  di diffusione
 
                               Pag. 4
 
  e di collegamento previsti dai piani di assegnazione
  delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva.  La
  concessione in ambito regionale ha per oggetto esclusivamente
  gli impianti siti nel territorio della regione e può essere
  rilasciata unicamente a società aventi sede nel territorio
  regionale.
    2.  Le società concessionarie ai sensi della presente legge,
  d'intesa con il Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni, svolgono attività di ricerca e
  sperimentazione per l'introduzione di nuove tecnologie
  trasmissive.  Le stesse società possono promuovere forme di
  collaborazione con il gestore pubblico di telecomunicazione al
  fine di ottimizzare e razionalizzare la distribuzione dei
  segnali radiotelevisivi.
    3.  Ai fini del rilascio delle concessioni si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di
  opere e lavori pubblici, nonché quelle vigenti sulle
  concessioni di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico di
  cui al libro IV del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.  Le
  procedure per la presentazione della domanda di concessione e
  per il rilascio della stessa sono definite dal regolamento di
  cui all'articolo 5.  Le emittenti radiotelevisive locali che
  non intendono avvalersi delle società eventualmente costituite
  al livello regionale debbono darne comunicazione al Ministero
  delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure e le
  modalità previste nello stesso regolamento.
    4.  La concessione ha durata ventennale.
    5.  I soggetti titolari di concessione di cui all'articolo 1
  non possono essere titolari di concessione radiotelevisiva.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2465 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2465 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=030 PAGFIN=0004 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=246500 00 FASCIDC=12DDL2465 SORTNAV=0246500 000 00000 ZZDDLC2465 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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