| (Conferimento degli impianti di
trasmissione).
1. Le società per azioni operanti in ambito nazionale di
cui all'articolo 1, comma 1, sono costituite anche con la
partecipazione della concessionaria pubblica e dei
concessionari privati radiotelevisivi
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nazionali; le società per azioni operanti in ambito
regionale sono costituite anche con la partecipazione dei
concessionari radiotelevisivi locali.
2. Gli impianti di diffusione e di collegamento di
proprietà della concessionaria pubblica e dei concessionari
radiotelevisivi nazionali debbono essere conferiti nelle
società per azioni operanti a livello nazionale; gli impianti
di diffusione e di collegamento di proprietà dei concessionari
radiotelevisivi locali possono essere conferiti nelle società
per azioni operanti a livello regionale. Le procedure di
conferimento degli impianti sono definite nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 5.
3. Le società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1,
corrispondono alle emittenti, per ciascun impianto conferito,
un importo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Il 50 per cento della somma
così determinata è corrisposto alle emittenti radiotelevisive
in azioni delle stesse società.
4. Entro dodici mesi dal rilascio delle concessioni
assentite sulla base degli impianti contenuti nel piano di
assegnazione delle frequenze deve essere data attuazione alle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dalla concessionaria
pubblica e dai concessionari privati nazionali; entro diciotto
mesi dal rilascio delle concessioni assentite sulla base degli
impianti contenuti nel piano di assegnazione delle frequenze
deve essere data attuazione alle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 dai concessionari privati locali che intendono
avvalersi delle società appositamente costituitesi a livello
regionale.
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